Nel contenzioso, la società US Levico Terme è affiancata dall’avvocato Gianluca Pinamonti
La USD Levico Terme ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale – Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 130 del 26 aprile 2023, in relazione alla gara USD Levico Terme/Este S.r.l. del 23/04/2023 – Campionato Nazionale di Serie D – Girone C.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, a gioco fermo, colpito un giocatore avversario con una gomitata alla testa”.
La società reclamante ha prospettato una diversa qualificazione dei fatti, concretizzanti una condotta non violenta, ma, al più, antisportiva o gravemente antisportiva e, in ogni caso, posta in essere durante un’azione in fase di svolgimento e non a gioco fermo. La ricostruzione della vicenda effettuata dal Giudice Sportivo sarebbe in contrasto col referto arbitrale, nel quale si afferma che il calciatore avversario veniva colpito con il braccio (e non con il gomito) con un’intensità medio-bassa e senza indicazione che il gioco fosse fermo.
Nel reclamo viene evidenziata, altresì, la sussistenza di circostanze attenuanti. Conclusivamente, viene chiesta, in via principale, la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara, conseguente all’espulsione diretta del calciatore e, in subordine, la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara.
Il Collegio accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
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