Respinto il reclamo della LR Vicenza

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Nel contenzioso, la società LR Vicenza è affiancata dall’avvocato Federica Gramatica.

La società L.R. Vicenza S.p.a. ha proposto reclamo, in data 22 marzo 2023, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Jimenez Castillo Kaleb Joel in relazione alla gara Triestina-Vicenza del 19 marzo 2023, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 205/DIV del 21 marzo 2023.

La decisione del Giudice Sportivo nei confronti del calciatore della società L.R. Vicenza S.p.a. è stata assunta in seguito al fatto contestato, per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, durante un contrasto di gioco, dopo essere stato anticipato, interveniva con il piede sul viso dell’avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.

La società reclamante, nell’atto di reclamo, sostiene la erroneità della decisione assunta dal Giudice Sportivo perché, in particolare, il direttore di gara prima e lo stesso Giudice Sportivo poi hanno accolto una rappresentazione dei fatti distorta, soprattutto con riferimento al reale contributo attribuibile al calciatore nell’azione di gioco nonché alla portata dell’intervento e all’elemento psicologico che ha connotato il suo comportamento.

La rilevanza della condotta, ai fini della qualificabilità della stessa nei termini di cui sopra, non può essere mitigata, al fine di derubricarla alla stregua di un “un mero contrasto frutto dell’agonismo sportivo” (come vorrebbe la società reclamante), da soggettive considerazioni in ordine alla dinamica dell’azione, quale una mera “azione di gioco” che ha dato luogo ad un mero “fallo di gioco” nei confronti di un avversario, senza alcuna caratterizzazione in termini di grave antisportività. Al contrario la puntuale indicazione del tipo di intervento messo in atto dal calciatore Jimenez nei confronti dell’avversario (“uso di forza eccessiva mettendone a rischio l’incolumità fisica”) e la puntuale descrizione degli effetti dell’azione (“nella ricerca del pallone durante un contrasto, dopo essere stato anticipato, interveniva con il proprio piede sul viso dell’avversario”), non lasciano al Collegio dubbi sulla correttezza della sanzione inflitta in seguito alla puntuale corrispondenza con il comportamento ben descritto nel referto del direttore di gara.

Alla luce di ciò, il Tribunale respinge il reclamo.

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