Il CdS dichiara inammissibile il ricorso del Comune di Genova

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Nel procedimento, il Comune di Genova è affiancato dagli avvocati Luca De Paoli e Maria Paola Pessagno; AAPI è assistita dagli avvocati Elena Laverda e Fulvio Lorigiola.

Il Comune di Genova ha avanzato ricorso per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1914/2021.

Il Comune ricorrente, a seguito del ricorso R.G. 203/2012, presentato da A.A.P.I. (Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane) e da IGP Decaux S.p.A, il TAR Liguria, con sentenza del 2 dicembre 2015 n. 1027, annullava le deliberazioni di Giunta Comunale n. 345 del 27 novembre 2011 e n. 65 del 4 aprile 2013, limitatamente alle tariffe relative alla pubblicità su suolo pubblico, sul presupposto del mancato rispetto del limite massimo del 25 per cento di cui all’art. 62 comma 2 lett. d) d.lgs. 446/1997.

Tale sentenza veniva integralmente confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 6834 del 3.12.2018. Con ricorso notificato in data 7.01.2019, A.A.P.I. e IGP Decaux S.p.A. agivano per l’esecuzione del giudicato. Il Comune di Genova adottava la deliberazione di Giunta 2.05.2019, n. 120, con la quale venivano rideterminate le tariffe relative al canone per l’installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico (CIMP) per gli anni 2012-2013, in esecuzione della sopra richiamata sentenza TAR n. 1027/2015, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 6834/2018.

Il Comune di Genova ha chiesto la revocazione della sentenza in epigrafe deducendo i seguenti motivi così rubricati: “I. Violazione del giudicato ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 5 c.p.c.: contrarietà della sentenza ad altre precedenti aventi autorità di cosa giudicata fra le parti: insussistenza dell’obbligo di rideterminazione delle tariffe CIMP.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile

Scopri tutti gli incarichi: Elena Laverda – Segantini e Lorigiola; Fulvio Lorigiola – Segantini e Lorigiola;