Il Tribunale Federale Nazionale si pronuncia sul ricorso della ASD Costalunga

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Nel procedimento, la ASD Costalunga e i Sig. Luca Gratton e Davide Bracco sono rappresentati dall’avvocato Nicola Paolini.

Il TFN si pronuncia sul d eferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15912/110/2023 contro la ASD Costalunga e i Sig. Luca Gratton (Responsabile) e Bracco Davide (Presidente).

Nel merito viene contestata al Sig. Bracco la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver nella sua qualità, tesserato in data 11 agosto 2022 il sig. Luca Gratton, quale responsabile 1^ squadra per la medesima Società, nonostante lo stesso svolgesse mansione di Consigliere del Direttivo per la società SS San Giovanni, fino al 17 agosto 2022. Posizione aggravata dall’assenza di vigilanza e di rispetto della normativa, in corresponsabilità con la società sportiva.

Il Tribunale ritiene che un solo addebito per ciascuno, fra quelli ascritti ai deferiti, debba essere sanzionato e, in particolare, per il sig. Luca Gratton, all’epoca dei fatti (22 agosto 2022) tesserato come allenatore per la Società ASD Costalunga, la partecipazione alla trattativa per il trasferimento a quest’ultima Società del calciatore Kevin Wellington precedentemente tesserato per la SS San Giovanni e per il sig. Davide Bracco, Presidente della Società ASD Costalunga, l’aver consentito e/o comunque non impedito, al tecnico sig. Luca Gratton, di svolgere un ruolo decisivo al fine del trasferimento a titolo definitivo del calciatore Kevin Wellington dalla SS San Giovanni alla propria Società.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: per il sig. Luca Gratton, mesi 1 (uno) di squalifica; per il sig. Davide Bracco, mesi 1 (uno) di inibizione; per la società ASD Costalunga, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

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