Tribunale sancisce che le regole di prescrizione valgono anche per la PA

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Il Tribunale di Roma, Sezione II, ha accolto la domanda presentata da SLATA Studio Legale annullando così la revoca di finanziamento pubblico del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e la relativa cartella esattoriale emessa da MPS Capital Services Banca per le Imprese.

Il Tribunale, in composizione monocratica, ha riconosciuto la giurisdizione del Giudice Ordinario – a scapito di quello Amministrativo – per le controversie originate dalla revoca di un contributo statale tutte le volte in cui non sia in discussione un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione bensì un’automatica decisione discendente dalla legge.

In particolare, il Giudice unico dott. Claudio Patruno ha disposto l’annullamento della revoca del finanziamento pubblico sul presupposto per il quale la pretesa restitutoria radicata su quell’annullamento sia stata messa in esecuzione oltre il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c. la cui decorrenza andava fissata non già da quando è stato disposto il provvedimento di decadenza del finanziamento, ma va retrodatata al momento in cui la Pubblica Amministrazione aveva avuto contezza della sussistenza delle condizioni per disporre tale decadenza.

Nella fattispecie, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) da quando aveva avuto notizia della possibilità di revocare il finanziamento ha lasciato decorrere oltre dieci anni per emettere il provvedimento di revoca. Il che, secondo i principi civilistici sopra richiamati, ha determinato la prescrizione della correlata pretesa restitutoria.

Dunque, il Giudice civile ha chiarito che il termine di decorrenza della prescrizione ex art. 2947 c.c. decorre, anche per le Pubbliche Amministrazioni, dalla oggettiva percepibilità del diritto.

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