La prima sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, presieduta dal giudice Gian Maria Pietrogrande, con la sentenza del 10 marzo scorso, ha riconosciuto le ragioni di Vicenza Holding S.p.A., già Fiera di Vicenza S.p.A., difesa dalla commercialista vicentina Mara Pilla, contro le pretese del Fisco.
La vicenda riguarda un avviso di accertamento del 2020 – scaturito da un controllo S.I.A.E. del 2019 – relativo all’I.V.A. dell’annualità 2015 sui c.d. biglietti omaggio. L’Agenzia delle Entrate, infatti, pretendeva il pagamento dell’I.V.A. anche in relazione ai biglietti emessi e rimasti inutilizzati, ovvero utilizzati da soggetti tecnici per svolgere le proprie mansioni, basandosi sulle prescrizioni della circolare 165/E/2000, relativa alle attività di intrattenimento e di spettacolo.
Secondo le tesi della difesa, invece, la società Vicenza Holding S.p.A. aveva operato correttamente in ossequio alla specifica norma – l’articolo 3, quinto comma, lettera a), del d.p.r. 633/1972 – secondo cui non costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni relative alle fiere rese ai possessori di titolo di accesso rilasciato per l’ingresso gratuito, nel limite massimo del 5% dei posti. Una disposizione di cui la stessa circolare del 2000 aveva previsto l’applicazione, stabilendo che anche le tessere di servizio, rilasciate ai soggetti che intervengono alle manifestazioni nell’ambito dell’attività lavorativa, non concorrono nel computo del 5% predetto “purché l’organizzatore provveda a comunicare alla Siae, prima dell’inizio della manifestazione, il numero di tessere e gli estremi di riferimento”. L’applicazione di tale normativa è stata resa più agevole dall’evoluzione tecnologica: ogni giorno, infatti, il sistema automatizzato di controllo degli accessi comunicava direttamente alla SIAE le informazioni relative anche all’utilizzo dei c.d. biglietti omaggio. Un’attività di reportistica che però non è stata presa in considerazione dall’Agenzia delle Entrate la quale contestava la mancata applicazione della circolare.
La difesa ha dimostrato che l’Agenzia delle Entrate aveva erroneamente convogliato nell’imponibilità all’I.V.A. anche i titoli di accesso gratuito che concretamente non avevano dato luogo ad alcuna prestazione di servizi, perché non erano mai stati utilizzati; nonché i titoli di accesso gratuiti che concretamente non avevano dato luogo ad alcuna prestazione di servizi, essendo stati impiegati per l’organizzazione della manifestazione: i dipendenti e i fornitori dell’organizzazione, espositori, relatori e stampa, infatti, non entrano per fruire dell’evento fieristico, ma solo per realizzarlo e promuoverlo. Inoltre ricadeva sull’Agenzia l’onere di provare quali tessere di ingresso fossero state utilizzate, e quante di esse non avessero dato luogo a prestazione di servizi imponibili. La prova sarebbe stata agevole, in quanto il Fisco, tramite i tabulati S.I.A.E. era stato destinatario delle trasmissioni telematiche quotidiane di tutti i dati rilevati dal misuratore degli accessi.
Così con sentenza depositata lo scorso 24 marzo, la Commissione Tributaria di Vicenza ha accolto il ricorso di Vicenza Holding S.p.A. e annullato l’avviso di accertamento, riconoscendo le ragioni della società contribuente.
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