Il Tar del Lazio conferma la sanzione Agcom contro la Regione Veneto per spesa per l’informazione

Necessario mettere a bilancio appositi fondi ripartiti su tutti i media e non concentrati solo su alcuni canali a favore del pluralismo informativo. 

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sentenza agcom

Resta confermata la delibera con la quale nel 2015 l’Agcom ha sanzionato la Regione Veneto per non aver rispettato per gli anni 2011, 2012 e 2013 la percentuale minima di spesa a favore dei giornali quotidiani e periodici (mediamente il 32% contro il 50% di legge) destinata alla comunicazione istituzionale di massa, in particolare con riferimento alla quota destinata alla stampa quotidiana e periodica, testate digitali incluse. L’Agcom aveva irrogato una sanzione di 27.429 euro.

La decisione è contenuta in una sentenza con la quale il Tar del Lazio ha respinto un ricorso della stessa amministrazione regionale. Con il primo motivo di ricorso, la Regione Veneto sosteneva l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio perché a suo avviso l’unico soggetto sanzionabile sarebbe stato il “Responsabile del procedimento”.

Premettendo che «la norma impone alle amministrazioni, qualora decidano di fare comunicazione istituzionale, l’obbligo di destinare almeno il 15%, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa di emittenti radiofoniche o televisive locali e per almeno il 50% a favore dei giornali quotidiani e periodici, prevedendo che tali somme devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario», il Tar ha ritenuto che «i soggetti destinatari dell’obbligo di legge sono le amministrazioni pubbliche, le quali peraltro redigono i bilanci di previsioni e sono pertanto i soggetti responsabili dell’attuazione del precetto normativo. Ne consegue che la violazione del succitato obbligo non può che essere imputata all’amministrazione, che è il soggetto competente a decidere annualmente come spendere le proprie risorse. La previsione di una sanzione irrogabile nei confronti del soggetto responsabile del procedimento, dunque, come condivisibilmente sostenuto dall’AGCOM, è aggiuntiva e non sostituiva della sanzione gravante sulla Regione».

Respinte, poi, in quanto «manifestamente infondate», le censure d’illegittimità costituzionale della normativa di riferimento.

La sentenza del Tar del Lazio fa testo anche per il resto delle altre amministrazioni regionali e locali, che spessosorvolano” sull’obbligo di legge. L’auspicio è che nei prossimi assestamenti di bilancio tutte le amministrazioni pubblicheprovvedano ad adempiere, anche per supportare il settore dell’informazione alle prese con una formidabile crisi degli introiti, specie quella minore e digitale. Parimenti, sarebbe auspicabile che il legislatore adeguasse la norma del decreto legislativon. 177/2005 al mutato assetto informativo, prevedendo una riserva di spesa del 15% anche a favore delle testate informative digitali registrate, similmente a quanto avviene per le radiotelevisioni.

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