Nel procedimento la società Yaskawa Italia S.r.l. è stata rappresentata e difesa dall’Avv.to Costa Maria Angela.
Yaskawa Italia s.r.l (già Motoman Robotic Italia s.r.l.) impugnò un avviso di accertamento relativo ad IRPEG, IRAP ed accessori per l’anno di imposta 2003, emesso sulla base di un pvc elevato dalla Polizia Tributaria, a seguito di una verifica avviata nei confronti della società in data 28.8.2007, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla contribuente, per quanto di interesse, due rilievi: con il primo, relativo alle prestazioni di assistenza al cliente nel relativo periodo di garanzia, si contestava che la sostituzione dell’apparecchiatura, essendo eseguita in virtù di un accordo contrattuale che prevedeva la prestazione di garanzia al cliente, avrebbe dovuto essere opportunamente documentata, onde vincere la presunzione di cessione prevista dall’art. 1 del DPR n. 441 del 1997, cosicchè il relativo valore normale dei beni sostituiti, da considerare alla stregua di cessione dei beni, doveva essere considerato come ricavo rilevante nella determinazione delle imposte dirette. L’Ufficio propose appello contro la sentenza di primo grado e la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza n.81/13/2012, depositata il 20.12.2012, confermò la decisione del primo giudice.
Contro la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi. Al ricorso la Srl Yaskawa Italia ha resistito con controricorso.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
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