Acc Compressors: amministratori e sindaci hanno agito correttamente

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È stata la quindicesima sezione del Tribunale delle Imprese di Milano, presieduta dalla giudice Elena Riva Crugnola, a respingere le richieste dell’amministrazione straordinaria di Acc Compressors contro il vecchio management e l’organo di controllo della società.

Era stato il commissario straordinario Maurizio Castro, assistito da Fieldfisher con gli avvocati Ettore Bonaccorsi, Carlo Alberto Marchi e Fabrizio Filì, ad avanzare la richiesta di oltre 40 milioni di euro di risarcimento del danno nei confronti degli ex amministratori e dei sindaci della società. Si tratta dell’ex presidente del Consiglio di amministrazione Luca Amedeo Ramella, assistito dagli avvocati Giorgio Meo, Matteo Rescigno e Umberto Muncher – e dei componenti del CdA Paolo Cesare Pecorella, con gli avvocati Marco Janni e Luigi Arturo Bianchi, e Fausto Cosi con gli avvocati Remo Maria Antonio Eugenio G. Ghirardi e Priscilla Pettiti. Inoltre gli ex componenti del collegio sindacale: Alberto Borelli, assistito dagli avvocati Giuliano Pavan e Giuseppe Alemani, Marco Baccani con l’avvocato Maurizio Bocchiola infine Luigi Provaggi con gli avvocati Francesca Pollicina, Marco Arato, Martina Lucenti ed Elena Franchi.

Nel giudizio è intervenuta anche la compagnia assicurativa LLOYD’S, terza chiamata dai sindaci, con il patrocinio degli avvocati Michele Zucca e Anthony Perotto di NCTM.

La consulenza tecnica d’ufficio nel processo è stata svolta dal commercialista Alessandro Tentardini dello studio associato Vismara Tentardini.

Secondo la tesi dell’amministrazione straordinaria, gli amministratori di EM, divenuta ACC Compressors dopo l’acquisizione del ramo compressori da ACC spa, avevano proseguito l’attività di impresa «secondo criteri ordinari e non liquidatori, dopo aver riscontrato alla fine del mese di novembre 2011 la perdita del capitale sociale e in una situazione in cui erano presenti “segnali di allarme”, che non avrebbero consentito di esprimere una prognosi positiva circa la sussistenza del presupposto della continuità aziendale». Allo stesso tempo il collegio sindacale, sempre secondo la tesi dell’amministrazione, «non avrebbe vigilato su tale situazione e non avrebbe adottato le iniziative di competenza a tutela della conservazione del patrimonio e delle ragioni dei creditori sociali». Inoltre, in una situazione che secondo l’amministrazione straordinaria era di “perdita della continuità”, gli amministratori avrebbero compiuto l’operazione straordinaria del conferimento del ramo di azienda compressori di ACC spa, operazione che – secondo la procedura – «non solo non era stata idonea a ricostituire il capitale sociale di EM perso, ma era in sé dannosa dove il danno sarebbe rappresentato dalla estinzione per confusione di un credito (di circa 19 milioni di euro) di EM verso la controllante ACC e dall’acquisizione da parte della conferitaria EM di numerose posizioni debitorie della conferente ACC».

Nessuna negligenza, nessuna imprudenza e nessuna scelta azzardata, secondo i giudici meneghini chiamati a giudicare sulla responsabilità del management, è stata commessa da parte degli amministratori quando hanno scelto, alla fine del 2011, di non ricorrere ad una procedura concorsuale in continuità. «La circostanza che poi la società non sia riuscita a portare a termine il suo piano di risanamento – si legge in sentenza – non è prova della colpa degli organi gestori e di controllo per la condotta in precedenza assunta – infatti, continua la sentenza – «L’aumento dell’indebitamento non è dato in sé significante perché non è detto che non si sarebbe verificato anche nella gestione aziendale in ambito concorsuale».

Era insomma una crisi già consolidata quella di ACC nel 2011: già nel 2009 e nel 2010 la società aveva sottoscritto due accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art 67 l.f.), inoltre, per cercare di risolvere la situazione che si andava aggravando, nella primavera del 2011 era stato concluso un nuovo piano attestato con un business plan dal 2011 al 2015. Poi nel luglio dello stesso anno le banche creditrici avevano sottoscritto un term sheet incentrato sul rafforzamento patrimoniale della società da parte dei soci per 20 milioni di euro e la ristrutturazione dell’indebitamento di tutto il gruppo, anche attraverso il conferimento in EM del ramo di azienda compressori di ACC. E proprio nell’ambito di questi piani il tribunale ha accertato che la continuità era ancora sussistente, con una situazione che non era «staticamente negativa ma in evoluzione con prospettive che lasciavano ritenere ancora possibile l’attuazione del term sheet rispetto al quale il conferimento del ramo d’azienda della capogruppo a EM costituiva un tassello fondamentale». Un’operazione, quest’ultima, che era stata programmata da tempo ed era un elemento fondante il piano di ristrutturazione industriale e di risanamento del gruppo. «L’operazione di conferimento – continua infatti la sentenza – non è stata in sé una operazione dannosa per la conferitaria perché il ramo di azienda conferito aveva comunque un valore positivo e si collocava nell’ambito del progetto di attuazione del term sheet che a quella data, dicembre 2011, sebbene con le cautele del caso, ancora si giustificava».

Il Tribunale delle imprese ha così respinto le contestazioni dell’amministrazione straordinaria: la decisione degli amministratori di proseguire l’attività di impresa era funzionale al dare attuazione al term sheet finalizzato alla ricapitalizzazione della società per arrivare ad una cessione, con il corrispettivo della quale provvedere alla ristrutturazione dell’indebitamento. L’analisi dei giudici meneghini evidenzia come la stessa amministrazione straordinaria abbia riconosciuto nelle sue analisi che ACC Compressors spa «avrebbe comunque dovuto proseguire l’attività aziendale seppure in un’ottica conservativa e ciò per mantenere il valore degli assets aziendali, le componenti positive del patrimonio e, soprattutto, l’avviamento inerente la produzione di compressori per refrigeratori nel mercato internazionale dove ACC era ancora leader e conservava, nonostante la sua crisi finanziaria, uno spazio considerevole».

Anche sul fronte del risarcimento richiesto dall’amministrazione straordinaria agli amministratori ed ai sindaci, i giudici non hanno dubbi: «Il danno richiesto – aggravio della situazione patrimoniale durante la gestione ante procedure concorsuali – dato alla differenza dei netti patrimoniali non può essere il pregiudizio collegato alla condotta colposa contestata nel caso di specie perché, in difetto dell’ indicazione dei diversi e maggiori costi sostenuti o minori ricavi conseguiti durante la gestione ordinaria, rispetto a quelli di una gestione concorsuale, non può escludersi che quella differenza patrimoniale si sarebbe pur sempre potuta produrre anche anticipando la gestione concorsuale e commissariale in continuità».

Così lo scorso 15 febbraio il Tribunale delle Imprese di Milano ha respinto le pretese dell’amministrazione straordinaria di Acc Compressors, condannandola al pagamento delle spese processuali e della consulenza tecnica d’ufficio.

Scopri tutti gli incarichi: Giuseppe Alemani – Alemani e Associati; Marco Arato – BonelliErede; Francesca Pollicina – BonelliErede; Elena Franchi – Carini; Maurizio Bocchiola – EMMB; Ettore Bonaccorsi – Fieldfisher; Fabrizio Fili’ – Fieldfisher; Carlo Alberto Marchi – Fieldfisher; Luigi Arturo Bianchi – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Giorgio Meo – Giorgio Meo Avvocati; Marco Janni – Janni; Umberto Muncher – MBL & Partners; Anthony Perotto – NCTM; Michele Zucca – NCTM; Giuliano Pavan – Pavan & Associati – Consavv; Priscilla Pettiti – Pettiti; Martina Lucenti – Portolano Cavallo; Remo Maria Antonio Eugenio G. Ghirardi – Rescigno Matteo; Matteo Rescigno – Rescigno Matteo; Alessandro Tentardini – Vismara Tentardini;