Crack banche venete e responsabilità degli intermediari: una cliente ottiene un risarcimento dell’80% delle azioni.

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L’Arbitro per le Controversie Finanziarie di Consob condanna un istituto di credito al risarcimento del valore dell’80% delle azioni della Popolare di Vicenza che gestiva come intermediario della signora vicentina F.M., assistita dall’avvocato Andrea Bertuzzo dello Studio Legale AB & Partners di Vicenza.

Si tratta di una vicenda nata nel dicembre 2013 quando la signora F.M., titolare di un conto di deposito titoli, aveva chiesto all’istituto di credito intermediario di inoltrare tempestivamente alla ex Popolare di Vicenza la domanda di cessione delle proprie azioni. La domanda non era stata inoltrata, sulla base del fatto che la ex popolare vicentina aveva comunicato all’intermediario l’esistenza di un “blocking period” per l’evasione delle richieste di vendita delle proprie azioni. Solamente nel luglio dell’anno successivo, dopo una ulteriore richiesta, la banca intermediaria aveva presentato la domanda di vendita a BPVI, a quel punto senza successo.

Così nell’ottobre del 2017 la signora F.M. aveva deciso di presentare un reclamo nei confronti del proprio istituto di credito, per contestare l’inadempimento dell’intermediario.

Ottenuta una risposta negativa, nel 2018, la titolare del conto di deposito si è rivolta all’Arbitro per le Controversie Finanziarie di Consob, che con la decisione 2453 del 10 aprile 2020 ha condannato l’istituto di credito intermediario a risarcire la ricorrente con una somma corrispondente all’80% del valore del pacchetto di azioni, determinato alla data della prima richiesta di vendita.

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