Imprese ed Energia elettrica: risparmi in bolletta recuperando le addizionali sulle accise

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’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, introdotta nel 1988 e abrogata con il D.L. 2 marzo 2012 per evitare la procedura d’infrazione dell’UE, non doveva essere pagata. Per oltre 20 anni le utenze elettriche non domestiche con consumi fino a 200.000 KwH mensili, sono state sottoposte indebitamente sia all’imposizione dell’accisa, sia all’addizionale provinciale sui consumi.

Lo scorso autunno la Corte di Cassazione con due sentenze – 27099 e 29980 del 2019 – è intervenuta aprendo alla possibilità di chiedere il rimborso dell’addizionale provinciale sull’accisa dell’energia elettrica. La Suprema Corte ha dichiarato illegittimi gli addebiti delle addizionali, in quanto ritenuti in contrasto con la direttiva CE 2008/118.

“Secondo la Cassazione le imprese considerate consumatori finali di energia elettrica – osserva l’avvocato Maria Laura Dalla Giustina partner UpLex – possono chiedere il rimborso al proprio fornitore, che a suo tempo gli aveva fatto pagare la tassa in bolletta, invece che chiederla al destinatario finale dell’imposta. Ai fornitori, però, è ormai prescritto il diritto di chiedere all’Agenzia delle Dogane la somma da restituire e questo non li rende certamente collaborativi nei rimborsi. Per questo motivo la Pubblica Amministrazione dovrebbe intervenire per concertare una soluzione funzionale sia agli utilizzatori che ai fornitori, ad esempio consentendo di richiedere il rimborso direttamente all’Agenzia delle Dogane, non solo nel caso di eccessiva onerosità come previsto dalla Suprema Corte.”

La possibilità di chiedere il rimborso delle addizionali provinciali sulla accise di prescrive in dieci anni, per cui ad oggi si è prescritto per le bollette pagate fino al maggio 2010, mentre sono ancora azionabili i diritti relativi agli altri mesi. Per questo motivo è importante che le imprese si attivino subito con i fornitori per interrompere la prescrizione.

Come è possibile interrompere la prescrizione?

L’interruzione del termine di prescrizione non necessita di una azione giudiziaria, è sufficiente una comunicazione di messa in mora al fornitore di energia elettrica dell’epoca: si tratta di una lettera in cui si richiede al fornitore la ripetizione dell’indebito pagato in bolletta negli anni 2010-2011. Attraverso questa iniziativa si cristallizza il diritto di credito dell’impresa consumatore finale, che ha così tutto il tempo di considerare l’opportunità di una eventuale iniziativa giudiziaria. Oppure si può valutare di intraprendere un’azione diretta contro gli Uffici dell’Amministrazione Pubblica, senza instaurare un contenzioso civile con i fornitori di energia.

A quanto ammontano gli importi?

“A conti fatti – conclude Dalla Giustina – si tratta di cifre che si attestano sul 10% circa dei consumi energetici di ogni anno, oltre l’IVA, per cui i valori possono essere i più diversi a seconda delle dimensioni dell’azienda e dei consumi energetici sostenuti nel biennio 2010-2011. L’eventuale causa è documentale, per cui è sufficiente esibire le bollette/fatture e le relative contabili di pagamento.”