Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6412/2018, ha respinto l’appello proposto dalla società Spiga Srl per chiedere la riforma della sentenza n. 35/2018 del TAR Friuli Venezia Giulia del 13 febbraio scorso.
La vicenda contrappone la società Spiga S.r.l. ad Anas s.p.a., Adriastrade s.r.l. e Nord Asfalti s.r.l. a seguito della gara indetta da Anas per i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale delle tratte gestite dalla stazione appaltante.
Il lotto n. 6, relativo alla rete stradale del Friuli Venezia Giulia, veniva in particolare aggiudicato alla società Spiga s.r.l., con uno scarto di 0,82 punti sulla seconda graduata, l’Ati tra Nord Asfalti s.r.l. (mandataria) e le società Adriastrade s.r.l., Avianese Asfalti s.r.l. e Bertolo s.r.l. (mandanti).
Quest’ultimo raggruppamento proponeva ricorso al Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia, contestando il punteggio – a suo dire troppo basso – attribuito alla propria offerta economica e le modalità con le quali aveva operato la Commissione giudicatrice.Il numero dei mezzi indicati nell’offerta restò al centro della diatriba.
Il ricorso presentato dalla società Spiga Srl non è accolto dal Consiglio di Stato, che condanna l’appellante Spiga s.r.l. al pagamento, in favore dell’appellata Nord Asfalti s.r.l., delle spese di lite del grado di giudizio.
Nel procedimento lasocietà Spiga s.r.l. è stata difesa dall’avvocato Gianna Di Danieli.
Anas s.p.a. è stata rappresentata avvocati Alessandro Tabarini, Claudia Ricchetti e Marta Fraioli.
Nord Asfalti – in proprio e quale mandataria dell’Associazione temporanea di imprese con Adriastrade, Avianese Asfalti e Bertolo – è stata difesa dall’avvocato Francesco Di Ciommo, forndatore dello studio legale Di Ciommo & Partners.
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