É stata la quinta sezione civile della Suprema Corte, presieduta dal giudice Aurelio Cappabianca, a confermare le ragioni del Fisco contro Volkswagen Group Italia, che chiedeva il rimborso dell’iva non detratta sui veicoli prima della direttiva CE del 2006.
Volkswagen Group Italia è stata assistita dall’avvocato veronese Giovanni Paolo Ballariano con l’avvocato romano Stefano Fiorentini.
L’Agenzia delle Entrate è stata assistita dall’avvocato Paolo Gentili dell’avvocatura generale dello Stato.
La vicenda risale al 2005 quando Volkswagen Group Italia presentò alcune istanze di rimborso dell’i.v.a. non detratta per gli anni dal 2000 al 2004, a causa del regime di indetraibilità. Il silenzio rifiuto del Fisco fu impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che dichiarò cessata la materia del contendere per gli anni 2003 e 2004 – annualità per cui Volkswagen si era avvalsa della procedura telematica di rimborso instaurata dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea che aveva dichiarato l’illegittimità della normativa italiana sull’indetraibilità dell’i.v.a. auto – e rigettò la domanda, per gli altri anni precedenti, ritenendola tardiva.
Una decisione confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, nel 2010, statuì: “dato atto che era intervenuta sentenza della Corte di Giustizia europea (che aveva dichiarato l’illegittimità per contrasto con la VI Direttiva del Consiglio dell’Unione dell’art.19 bis citato), rilevava che l’istanza di rimborso doveva considerarsi tardiva essendo la parte decaduta essendo il rapporto già esaurito alla data della pubblicazione della decisione della Corte di Giustizia.”
La Suprema Corte, con sentenza pubblicata lo scorso 21 febbraio, ha rigettato il ricorso e confermato la decisione di secondo grado, statuendo che: “vertendosi sui rimborsi per gli anni dal 2000 al 2002, la sentenza impugnata, che ha ritenuto tardive le domande di restituzione del 12 maggio 2015 riguardo a tutte le somme pagate dalla contribuente per IVA assolta prima del 12 maggio 2003, è esente da censura non operando i termini ampliati di cui al D.L. n. 258/2006, né gli art.19 e 57 d.P.R. 633 del 1972, invocati dalla ricorrente, e operando, invece, l’ordinario termine di decadenza previsto dall’art. 21 proc. trib. per qualsivoglia rimborso atipico anche di derivazione comunitaria.”
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