Oltre 100 casi segnalati al Centro difesa consumatori di Trento nel 2017. Auspicata maggior chiarezza precontrattuale da parte dei concessionari
Oltre 100 casi nel 2017. Già oltre una decina a gennaio 2018 non ancora concluso. Sono tanti i consumatori che si rivolgono allo sportello del Centro tutela dei consumatori di Trento per capire come comportarsi, quando improvvisamente la propria auto usata, acquistata da meno di un anno, ha un problema non riscontrato al momento della vendita. Si può trattare di un problema relativo al motore, alla trasmissione, all’impianto elettrico o ad altro componente dell’auto. Un difetto occulto, ovvero non dichiarato o presente al momento della vendita ma manifestatosi più tardi, comunque entro l’anno.
La garanzia nel mondo della vendita delle auto usate è un vero guazzabuglio: si tratta di uno dei pochi beni usati che ha un certo valore, venduti sul mercato. Prodotti che a parità di marca e modello, possono avere caratteristiche completamente differenti legate all’usura o all’anzianità del veicolo che possono in certi casi limitare di molto l’esercizio del diritto di garanzia così come normalmente ce lo immaginiamo. Per questo motivo è importantissimo conoscere i propri diritti e sapere come farli valere.
Secondo gli esperti del Centro tutela consumatori il codice del consumo prevede che la garanzia, prevista per legge a prescindere che vi sia consegnato o meno un certificato, si applichi anche per le auto usate acquistate presso i concessionari o i rivenditori di auto. La durata prevista è di 2 anni dall’acquisto. Contrattualmente può essere limitata ad un periodo comunque non inferiore ad un anno. La garanzia è sempre dovuta ed è “irrinunciabile” e qualsiasi diverso accordo, limitazione od esclusione da parte del venditore, è nullo. Ma attenzione. E’ proprio questa fattispecie che crea la maggior parte delle contestazioni tra cliente e rivenditore.
La vendita di un’auto usata non è come quella di un’auto nuova in cui bisogna garantire che sia completamente esente da vizi o difetti: per ipotesi, si potrebbe acquistare un’auto senza il motore perché si desidera, in un secondo momento, rivendere le varie parti della carrozzeria. L’importante è che si sia consapevole che l’auto è senza motore o ha il motore che non funziona. Sul contratto ci dovrà essere chiaramente scritto. Pare ovvio che in un secondo momento non ci si potrà rivalere dell’esercizio del diritto di garanzia sul motore non funzionante. Un esempio-limite, ma che chiarisce bene la natura della garanzia di un’auto usata.
Fatevi sempre accompagnare nell’acquisto da un vostro meccanico di fiducia, provate l’auto non solo in pianura ma anche e soprattutto in salita. Se possibile chiedete che sia messa su un ponte per verificare a fondo ogni parte. Controllate il libretto, il numero di proprietari e il chilometraggio dopodiché compilate assieme al venditore il certificato di conformità. Per la compilazione bisogna considerare il particolare concetto di “usura del bene in relazione al tempo del pregresso utilizzo” e tutte le informazioni relative alle varie parti dell’auto, dovranno essere inserite in questo documento da esigere assieme al contratto. Solo così infatti, con un certificato chiaro e concordato, sapremo in anticipo cosa aspettarci dalla nostra auto: quali parti saranno coperte dalla garanzia legale (e anche in questo caso, se o in che percentuale l’importo della riparazione potrebbe spettare a noi o al venditore), quali parti invece (perché dichiaratamente in cattivo stato d’uso in relazione ai chilometri percorsi), non saranno coperte da garanzia.
Ricordatevi che un’auto che ha percorso 150.000 km sarà verosimilmente più usurata di un’auto con 50.000 o 60.000 km di vita: molte parti soggette ad una normale usura non saranno in garanzia a meno che non sia espressamente prevista nel certificato di conformità. Le altre saranno in garanzia ma, nel caso di ripristino con un pezzo nuovo, bisognerà pagare la differenza, tra il valore del pezzo vecchio e quello sostituito nuovo. L’esperienza ci dice che più si contratta prima dell’acquisto e si stabilisce nel dettaglio cosa e quanto è coperto da garanzia, meno problemi si avranno in seguito.
Un altro aspetto non molto chiaro ai clienti è che la garanzia viene coperta dal venditore e, a meno che non abbiate precedentemente concordato diversamente, se acquistate un’auto fuori dalla località di residenza, in caso di difetto di conformità, dovrete portare a vostre spese, l’auto presso il rivenditore, pena la decadenza della garanzia. Se il concessionario sbandiera nei suoi locali la pubblicità del mezzo “usato garantito” ciò può far nascere nel consumatore la convinzione che vi sia stato un utilizzo normale oppure una recente revisione del bene usato: se poi il prodotto si rivela “non conforme” alle promesse fatte dal venditore con la pubblicità, il consumatore avrà ben diritto a rivendicare riparazioni o sostituzioni in garanzia e quindi gratuite delle parti difettose. In questo caso, fatevi rilasciare una dichiarazione che vi copra dunque, almeno per il periodo di garanzia legale, da qualsiasi difetto futuro, indipendentemente dall’uso che è stato fatto in passato del mezzo.
Infine ma non meno importante, se i rivenditori vogliono offrirvi una diversa garanzia, o per meglio dire un’assicurazione a cui dovreste ricorrere in caso di problemi dell’auto, questa può considerarsi solo come una garanzia ulteriore rispetto alla garanzia legale, è una sorta di assicurazione che copre il venditore non il consumatore e non potrà che essere migliorativa rispetto al certificato di conformità. Non può quindi limitare i vostri diritti previsti dalla garanzia legale, ma può solo eventualmente ampliarli per il primo anno. Se il venditore vi garantisce cose in più rispetto alla garanzia legale, dietro pagamento però di un corrispettivo – ad es. di un premio assicurativo – vedete voi se pagare o meno questo “surplus” per essere più garantiti, ma sappiate che non siete obbligati a farlo.