Giudice accorda a ECB il principio di retroattività della legge per le esportazioni di P.A.T.

0
428

Verona. La società ECB srl, assistita dallo studio Masotti Berger Cassella, ha ottenuto una importante sentenza sull’applicazione del principio di retroattività della legge più favorevole in materia di sanzioni amministrative.

ECB srl era stata sanzionata dall’autorità amministrativa competente per aver effettuato delle esportazioni di P.A.T. (Proteine Animali Trasformate) verso Paesi Esteri (Turchia e Russia), vietate ai sensi del Regolamento CEE 999/2001, vigente al tempo delle esportazioni.

Successivamente, con l’entrata in vigore del Regolamento UE 27/2016, quelle esportazioni sono state qualificate come pienamente legittime.

La questione nodale si sostanziava quindi sull’applicazione (o meno) del principio di retroattività della legge più favorevole nel sistema delle sanzioni amministrative.

Il Giudice ha proceduto ad una rigorosa applicazione della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 193 del 2016 e ha ritenuto che, nel caso di specie, sussistessero i criteri Engel (ritenuti dal Giudice tra di loro alternativi e non cumulativi) ossia, in particolare, la natura afflittiva (e non risarcitoria) della sanzione e la ratio di tutela di un bene erga omnes.

Riconosciuta così la natura “convenzionalmente penale” dell’illecito “formalmente amministrativo” contestato alla Società, il Giudice ha applicato il principio di retroattività della lex mitior e ha dichiarato la legittimità delle esportazioni di P.A.T.

Lo studio Masotti Berger Cassella ha assistito ECB Srl con un team guidato dai partner Luca Masotti e Carlo Piatti con l’associate Roberta Brussolo.