Gaivi Cooperativa vince contro il Fisco

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Paese (Treviso). È stata l’undicesima sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, presieduta dal giudice Luisa Napolitano, a riconoscere le ragioni della trevigiana Cooperativa Gaivi contro il Fisco.

La sentenza, pubblicata lo scorso 28 settembre, ha respinto l’appello che l’Agenzia delle Entrate aveva presentato contro due sentenze di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso che, nel 2013 e nel 2014, aveva dato ragione all’azienda annullando alcuni avvisi di accertamento relativi alle imposte Ires ed Irap degli anni dal 2007 al 2010.

Accolte le tesi dello studio veneziano GBA che difende Gaivi, con l’avvocato Massimiliano Leonetti e i dottori commercialisti Guido Gasparini Berlingieri e Marco De Marchis, secondo cui non solo l’Agenzia delle Entrate non ha rispettato lo Statuto del Contribuente, violando alcuni principi fondamentali tra cui il diritto al contradditorio, il divieto di doppia imposizione e la proporzionalità delle sanzioni, ma ha anche errato nell’applicazione del presupposto oggettivo dell’imposizione tributaria. Il Fisco, infatti, ha impropriamente qualificato come ristorni ai soci alcuni costi, invece, inerenti con le finalità della cooperativa.

La vicenda era nata da alcuni avvisi di accertamento ricevuti da Gaivi nel 2013 con cui l’Agenzia delle Entrate contestava maggiori imposte Ires ed Irap di alcune annualità precedenti per quasi 400 mila euro in quanto “l’avanzo di gestione ristornato ai soci della cooperativa era stato generato da entrambe le gestioni, mutualistica e non mutualistica della cooperativa che non aveva istituito due contabilità separate una riguardante l’attività rivolta ai soci e l’altra verso terzi” ed in conseguenza di questo il Fisco aveva ritenuto di “tassare la redditività delle vendite effettuate ai terzi rispetto ai soci.”

In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso con due sentenze del 2013 e del 2014 aveva ritenuto infondati i rilievi del Fisco per erroneità del presupposto soggettivo e carenza del presupposto oggettivo. L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato le due sentenze presso la Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, dopo il tentativo di un accordo conciliativo non andato a buon fine, ha emesso la sentenza favorevole al contribuente, respingendo l’impugnazione e confermando le pronunce di primo grado che avevano annullato le pretese del Fisco.

In particolare la Commissione ha accolto le tesi della difesa sull’errata applicazione del presupposto oggettivo dell’imposizione. Il Fisco, infatti, aveva contestato alcune “somme definite come ristorni ai soci della cooperativa e la mancata dimostrazione della tassazione di tali somme in capo si soci in relazione al divieto di doppia imposizione”. Secondo il giudice tributario invece “il prezzo iniziale praticato ai soci (presupposto oggettivo dell’imposizione fiscale, n.d.r.) è composto di due componenti: il costo di acquisto del bene ed una percentuale sul medesimo a copertura dei costi di funzionamento della cooperativa. Il prezzo risulta essere provvisorio fino a fine esercizio e solo allora diverrà definitivo con la contabilizzazione dei premi ricevuti dai fornitori. Di contro il prezzo applicato ai non soci risulta essere già il prezzo finale”. Inoltre “i costi sostenuti nei rapporti con i soci inerenti alla attività e alle finalità della cooperativa non sono da confondere con i ristorni intesi nella legislazione tributaria, riguardano, a rendiconto, le maggiori somme versate dai soci a titolo di conguaglio o al contrario in caso di perdite, verrà richiesta ai soci una ulteriore maggiorazione. Non sono qualificabili pertanto come ristorni. Trattasi quindi di costi inerenti con le finalità della cooperativa. Simmetricamente tali costi, hanno dato luogo a ricavi in capo ai soci sottoposti ad imposizione tributaria”, quindi già soggetti a tassazione.

Gaivi Gruppo Acquisti Installatori Veneti Idrotermosanitari, è una società cooperativa con oltre 70 soci. Fondata nel 1974 rappresenta una delle maggiori realtà nel settore della fornitura di prodotti per la termoidraulica non solo della Marca Trevigiana ma anche delle province di Venezia e Belluno.

Scopri tutti gli incarichi: Massimiliano Leonetti – GBA Legale e Tributario; Guido Gasparini Berlingieri – GBA Legale e Tributario; Marco De Marchis – GBA Legale e Tributario;