Crediti IVA: Colombo Finanziaria vince in Cassazione

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Vicenza. È stata la quinta sezione civile della Cassazione, presieduta dal giudice Carlo Piccininni a dare ragione alla società vicentina Colombo Finanziaria, respingendo le pretese dell’Agenzia delle Entrate che aveva negato un rimborso I.V.A. alla società contribuente.

Colombo Finanziaria s.p.a. è assistita dall’avvocato Federico Casa partner dello studio legale Casa, Sebastiano, Ferasin in Vicenza.

La vicenda era nata da una istanza di rimborso di un credito IVA – di cui Colombo Finanziaria era cessionaria – presentata nel 2008 ma risalente all’anno 1997, che l’Agenzia delle Entrate aveva respinto per intervenuta decadenza.
Contro il diniego dell’Agenzia delle Entrate, sia la Commissione Tributaria Provinciale che la Regionale del Friuli Venezia Giulia, avevano dato ragione alla ricorrente, concedendo il rimborso sulla base del fatto che “il credito del contribuente per il rimborso dell’imposta IVA si consolida – si legge in sentenza decorsi due anni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale senza che l’Ufficio abbia notificato alcun avviso di rettifica ed è esigibile alla scadenza dei successivi tre mesi; pertanto il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso decorre a partire da due anni e tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, non essendo il diritto medesimo esigibile prima del decorso di detto termine”.

È stata l’Agenzia delle Entrate poi, a proporre ricorso in Cassazione che, con la sentenza del 26 gennaio scorso, ha dato ragione a Colombo Finanziaria, respingendo le pretese del Fisco. Sentenza che ha disposto la compensazione delle spese poiché l’orientamento della Corte su cui si è basata la decisione favorevole a Colombo Finanziaria, si è formato in un momento successivo alla presentazione del ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Solamente a partire dal 2011 vige il principio secondo cui – si legge in sentenza – “in tema di IVA, per la domanda di rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di una volontà diretta all’ottenimento del rimborso mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del relativo quadro, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale “VR” (presentazione che costituisce, ai sensi del comma 1 dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l’esigibilità del credito); con la conseguenza che, in caso di tempestiva compilazione del predetto quadro, il contribuente soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod, civ. e non a quello di decadenza biennale di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile solo in via sussidiaria e residuale”.

Fondata nel 1987 a Vicenza, Colombo Finanziaria spa è la società che effettua operazioni di acquisizione di crediti fiscali principalmente vantati da procedure concorsuali, attraverso la collaborazione con professionisti, aziende e tribunali fallimentari di tutta Italia.

Scopri tutti gli incarichi: Federico Casa – Casa, Sebastiano, Ferasin;