All’Ulss 17 Este – Monselice non spetta il rimborso Irpeg

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Este. La quinta sezione della Cassazione, presieduta dal giudice Sergio di Amato, ha respinto le pretese dell’Ulss 17 Este-Monselice che aveva richiesto il rimborso Irpeg per gli anni dal 2001 al 2005.

L’Ulss 17 Este – Monselice è assistita dall’avvocato Andrea Leoni, partner dello studio legale Leoni Conti in Verona, mentre l’Agenzia delle Entrate è rappresentata dall’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli.

Era stata la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto a riconoscere all’Ulss 17 il 50 per cento del rimborso Irpeg per gli anni dal 2001 al 2005, “ritenuto, da un lato, che la tassazione degli immobili strumentali delle aziende sanitarie locali va effettuata in base al reddito fondiario, e, dall’altro, che la contribuente – si legge in sentenza – ha diritto a fruire della riduzione alla metà dell’IRPEG, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, non potendosi negare il continuum giuridico e sostanziale tra gli enti ospedalieri, contemplati dalla norma, e le aziende sanitarie locali”.
Diverso l’orientamento della Suprema Corte secondo cui “l’agevolazione della riduzione alla metà dell’IRPEG sancita, per gli “enti ospedalieri”, (…) non è applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, alle aziende sanitarie locali”. Di conseguenza con la sentenza pubblicata il 29 gennaio scorso la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la decisione della della Commissione Tributaria del Veneto ed è stato rigettato il ricorso introduttivo dell’Ulss di Este-Monselice.

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