La Cassazione accoglie un motivo di ricorso su due dell’Agenzia delle Entrate nella sentenza contro X Matik Quattro x Quattro

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Conegliano Veneto (Treviso). È stata la quinta sezione civile della Cassazione, presieduta da Carlo Piccininni, ad accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia del 2009 che, confermando la decisione di primo grado, aveva parzialmente accolto le ragioni di X Matik Quattro X Quattro, l’azienda di import di autovetture dalla Germania.

 

X Matik Quattro X Quattro srl è assistita dal prof. avvocato Francesco Moschetti dell’omonimo studio legale in Padova e dall’avvocato romano Francesco D’ayala Valva, mentre l’Agenzia delle Entrate è assistita dall’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello.

La vicenda risale al 2009 quando “la Commissione Tributaria Regionale del Veneto – si legge in sentenza – aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate confermando integralmente la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso prodotto dalla società X Matik Quattro X Quattro Srl, attiva nelcommercio di autoveicoli nuovi ed usati, soprattutto di importazione dalla Germania, avverso gli avvisi di accertamento per IVA, IRPEG ed IRAP per gli anni di imposta 2002 e 2003 e l’atto di contestazione IVA per l’anno 2004”.
Inoltre “ai fini IVA il Fisco aveva disconosciuto la detrazione “conseguente ad alcune operazioni di acquisto di autovetture ritenute soggettivamente inesistenti perché concluse, mediante una triangolazione, con soggetti considerati “fittizi” dall’Amministrazione” che non avevano presentato la dichiarazione dei redditi, non avevano versato l’IVA incassata sulle vendite o non avevano tenuto la contabilità.

Era stata la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso in primo grado ad accogliere parzialmente le tesi della difesa, con una sentenza che aveva respinto alcune contestazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate, decisione sostanzialmente riconfermata dal giudice di secondo grado.

Ora la Cassazione, con sentenza pubblicata il 13 gennaio scorso, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in altra composizione per il riesame ed una nuova pronuncia.

 

Scopri tutti gli incarichi: Francesco Moschetti – Moschetti Francesco e Associati;

In data 15/11/2016 riceviamo e pubblichiamo:

Alla c.a. dell’Editore e Direttore responsabile
sono l’avv. Giovanni Moschetti (co – titolare dello Studio legale F.Moschetti) e Le scrivo in relazione ad un articolo pubblicato sul Suo quotidiano telematico in data 11 febbraio 2016 (di cui sono venuto a conoscenza solo qualche giorno fa).
In detta pubblicazione (intitolata “L’Agenzia delle Entrate vince contro X Matik Quattro x Quattro”), che per Sua comodità Le allego, si ricostruisce lo svolgimento del giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione in modo errato e fuorviante.
Ed invero, contrariamente a quanto si legge nel sito, l’Amministrazione Finanziaria ha vinto in Cassazione solo per quel che concerne le riprese (di entità modestissima) ai fini delle imposte dirette, laddove, invece, l’annullamento del rilievo principale (concernente asserite operazioni soggettivamente inesistenti) è stato confermato anche in sede di legittimità.
Il motivo dell’Avvocatura è stato infatti dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte (come si evince dalla sentenza n. 380/2016 che Le allego).
L’annullamento della ripresa ai fini Iva ad opera della Cassazione ammonta ad Euro 396.317 a titolo di Iva (oltre a sanzioni per € 495.396) mentre la parte delle imposte dirette confermata ammonta ad Euro 4.884.
L’articolo pubblicato non riporta dunque il vero, in quanto la decisione è per la gran parte favorevole alla società contribuente e per la minimissima parte (peraltro su profili insignificanti) favorevole all’Ufficio.
In particolare è favorevole all’Ufficio per lo 0,0054 % rispetto alla parte favorevole al contribuente.
Cordiali saluti.
Avv. Giovanni Moschetti

A seguito della segnalazione pervenuta la redazione ha ritenuto di rettificare il titolo originario “L’agenzia delle entrate vince contro X Matik Quattro x Quattro” in “La Cassazione accoglie un motivo di ricorso su due dell’Agenzia delle Entrate nella sentenza contro X Matik Quattro x Quattro”.