L’Agenzia delle Entrate vince contro Isomec

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Pieve di Alpago (Belluno). La sesta sezione civile della Suprema Corte, presieduta dal giudice Mario Cicala, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ha deciso nel merito il contenzioso con Isomec srl, relativo ad un credito iva del 2006.

Isomec srl è assistita dall’avvocato Aldo Fontanelli name partner dell’omonimo studio legale in Roma, e dall’avvocato Sandro De Vecchi fondatore dello studio legale De vecchi in Belluno.

La commissione tributaria Regionale del Veneto aveva rigettato l’appello proposto dall’agenzia delle entrate ed accolto in parte le doglianze di Isomec, contro la sentenza di primo grado, statuendo che “il credito d’imposta (di Isomec, n.d.r.) doveva essere portato in compensazione in misura minore, giacché il plafond previsto per l’annualità non poteva essere superato, anche se si trattava di una violazione che non comportava alcun danno all’amministrazione. Tuttavia si configurava una “sproporzione” tra l’entità della sanzione e l’importo indetraibile, sicché la medesima andava ridotta del 50%.”

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate secondo cui la Commissione Tributaria Regionale “non considerava che si trattava di uno sforamento non consentito dal bilancio dello Stato, che prevede dei limiti per ragioni di contabilità generale, quindi il medesimo comportava il mancato versamento dell’Iva per la parte non ammessa in compensazione, con la conseguente applicazione della sanzione nella unica misura prevista del 30%, non riducibile per la totale assenza di circostanze eccezionali, come del resto dedotto in grado d appello, senza che però il giudice avesse delibato la questione”, ha statuito che “in tema di agevolazioni tributarie, il superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste” e che la misura della sanzione prevista dalla legge non poteva essere ridotta dal giudice di merito se non in presenza di circostanze eccezionali “per le quali alcuna prova era stata addotta da parte della società appellala, senza che l’entità della stessa’ fosse stata determinata “ab origine” in modo discrezionale, bensì col criterio proporzionale del 30%, come previsto dalla normativa di riferimento.”

La Cassazione con sentenza dello scorso giugno ha deciso nel merito cassando senza rinvio la decisione della Commissione Tributaria Regionale e decidendo nel merito ha rigettato il ricorso introduttivo di Isomec, l’azienda di Pieve di Alpago attiva dal 1979 nella produzione di pannelli per coperture.

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