Smarrimento o danneggiamento del bagaglio: i diritti del passeggero

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bagagli smarriti attesa al nastro trasportatore
In periodo di viaggi e vacanze i consigli del Centro consumatori per difendersi contro gli inadempimenti delle compagnie aeree

 

bagagli smarriti attesa al nastro trasportatoreEstate, tempo di viaggi e di vacanze. E anche di disservizi legati alla mancata consegna del bagaglio di chi viaggia in aereo. Il Centro consumatori della provincia di Trento ha redatto un utile vademecum per ricordare ai viaggiatori i loro diritti nei confronti dello smarrimento o danneggiamento dei bagagli consegnati ai vettori aerei.

All’arrivo a destinazione, in caso di mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio registrato (per il quale viene emesso il “Talloncino di Identificazione Bagaglio”), il passeggero deve compilare un rapporto di smarrimento o di danneggiamento.
La constatazione dell’evento deve essere effettuata, prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, presso gli uffici “Lost and Found” (perduti e ritrovati) dell’aeroporto di arrivo, utilizzando gli appositi moduli comunemente denominati PIR (Property Irregularity Report). 

Se entro 21 giorni dall’apertura del PIR non sono state ricevute notizie sul ritrovamento, è necessario inviare tutta la documentazione all’Ufficio relazioni clientela e/o Assistenza bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento. In caso di ritrovamento del bagaglio, entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna è necessario inviare tutta la documentazione indicata di seguito all’Ufficio relazioni clientela e/o Assistenza bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento delle eventuali spese sostenute. Questi i documenti da conservare e da inviare alle compagnie: 

• Codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo


• Originale del PIR rilasciato in aeroporto
• Originale del talloncino di identificazione del bagaglio e prova dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio 

• Elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito


• Elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato


• Originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa) in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio


• Indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare del conto corrente, nome e indirizzo della banca, codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto estero


• Se i suddetti dati non si riferiscono all’intestatario della pratica, specificare anche l’indirizzo di residenza, numero di telefono, numero di fax (se disponibile), indirizzo e-mail (se disponibile). 

In caso di danneggiamento del bagaglio, entro 7 giorni dalla data di apertura del PIR, è necessario inviare tutta la documentazione indicata di seguito all’Ufficio relazioni clientela e/o Assistenza bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di risarcimento. 

In caso di smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio registrato, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1.000 DSP (Diritti speciali di prelievo, la moneta del Fondo Monetario Internazionale pari a circa 1.164,00 euro) in caso di compagnie aeree dell’Unione europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal, fino a 17 DSP (circa 19,00 euro) per kg in caso di compagnie aeree dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia, salvo che il passeggero abbia sottoscritto una assicurazione integrativa. 

Articoli di valore, documenti importanti e contanti, medicinali salvavita e articoli fragili (telefonini e carica batterie, macchine fotografiche, videocamere, lettori CD, etc.) vanno sempre inseriti nel bagaglio a mano e custoditi personalmente.
Il peso del bagaglio registrato ammesso al trasporto varia da compagnia a compagnia: per evitare di dover pagare un costo aggiuntivo, è bene verificare in anticipo quale sia il peso consentito. Questo è specificato sul biglietto e, nel caso di biglietti elettronici, nella e-mail di conferma.