Ferriere Nord alla Corte di Giustizia contro un’ammenda di oltre 3 milioni.

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Osoppo (Udine). Ferriere Nord (Fin Fer SpA gruppo Pittini), assistita dagli avvocati Wilma Viscardini Donà e Gabriele Donà, partner dello studio legale Viscardini Donà in Padova, lo scorso 20 febbraio ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia dell’UE contro la sentenza del Tribunale dell’UE del 9 dicembre 2014 (ottava sezione) che aveva respinto la domanda principale di Ferriere Nord, volta a ottenere l’annullamento totale delle decisioni della Commissione europea del 2009 che aveva sanzionato l’azienda per violazione della concorrenza.

Il 30 settembre 2009, infatti, la Commissione aveva adottato la prima decisione in cui aveva constatato l’esistenza di restrizioni della concorrenza che “traevano origine in un’intesa tra produttori italiani di tondo per cemento armato e tra questi ultimi e la loro associazione, che aveva avuto luogo nel periodo tra il 1989 e il 2000 e che aveva avuto per oggetto o per effetto di fissare o di determinare i prezzi e di limitare o di controllare la produzione o le vendite tramite lo scambio di un ampio numero di informazioni relative al mercato del tondo per cemento armato in Italia.” Continua la sentenza che riporta l’esito del procedimento della Commissione UE: “Poiché l’infrazione è durata oltre dieci anni e sei mesi per l’insieme delle imprese ad eccezione della Ferriere Nord, l’importo di partenza dell’ammenda è stato aumentato del 105% per tutte le imprese, ad eccezione della Ferriere Nord, il cui importo di partenza è stato maggiorato del 70%. Gli importi di base delle ammende sono quindi stati fissati nel seguente modo: Feralpi: euro 10,25 milioni; Valsabbia: euro 10,25 milioni; Lucchini-SP: euro 14,35 milioni; Alfa: euro 7,175 milioni; Riva: euro 26,9 milioni; Leali-AFLL: euro 7,175 milioni; IRO: euro 3,58 milioni; Ferriere Nord: euro 2,97 milioni.”

L’8 dicembre 2009 la Commissione aveva provveduto ad integrare la sua decisione, con alcuni dati e tabelle, che è stata notificata il giorno successivo a Ferriere Nord. La sentenza di appello del Tribunale UE, contro la decisione, aveva accolto parzialmente il ricorso sentenziando che “l’articolo 2 della decisione (della Commissione UE, ndr) impugnata debba essere riformato e l’importo di base dell’ammenda della ricorrente debba essere ridotto del 6%, così da prendere in considerazione adeguatamente la mancata partecipazione di quest’ultima alla parte dell’intesa relativa alla limitazione o al controllo della produzione o delle vendite.” ed aggiungendo che “l’importo finale dell’ammenda inflitta alla ricorrente viene quindi calcolato nel modo seguente: all’importo di base dell’ammenda (euro 2,97 milioni) sono anzitutto aggiunti il 50% di tale importo di base (euro 1,485 milioni) a titolo di recidiva e sottratti il 6% di tale importo (euro 178.200), il che comporta un importo di euro 4.276.800. Poi, tale importo è ridotto del 20% (euro 855.360) a titolo dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996, il che determina un importo finale d’ammenda pari a euro 3.421.440”.

Contro la sentenza il 20 dicembre 2014 Ferriere Nord aveva presentato una domanda di rettifica della per “errore di calcolo o, quantomeno, un’evidente inesattezza per quanto riguarda l’importo finale dell’ammenda”, domanda che è stata respinta lo scorso 13 marzo. Si attende la sentenza della Corte di Giustizia.

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