Respinto il ricorso di Ecoambiente per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero di fanghi disidratati non pericolosi

Nel contenzioso, Ecoambiente S.r.l. è affiancata dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani; Viveracqua S.C.A.R.L. è assistita dall’avvocato Lorenzo Cuocolo; Svet S.r.l. è difesa dagli avvocati Federico Peres e Francesca Masso.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2521 del 2025, ha respinto l’appello di Ecoambiente s.r.l. contro la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, che aveva rigettato il ricorso della società contro l’aggiudicazione dell’appalto per il lotto 9 del servizio di raccolta, trasporto e recupero di fanghi disidratati non pericolosi a S.V.E.T. s.r.l. L’appalto, indetto da Viveracqua s.c.a r.l., prevedeva una durata di 24 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi.

Ecoambiente s.r.l., seconda classificata nella procedura di gara, ha contestato l’aggiudicazione sostenendo che S.V.E.T. non possedesse i requisiti necessari per partecipare alla gara, in particolare l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) nelle categorie 4 o 5, come richiesto dal disciplinare di gara. La società appellante ha inoltre sostenuto che S.V.E.T. avrebbe dovuto ricorrere al subappalto necessario per integrare il possesso del requisito mancante.

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, ritenendo che la condotta di S.V.E.T., che aveva dichiarato di non intendere avvalersi del subappalto pur non essendo in possesso dell’iscrizione all’ANGA per le categorie 4 e 5, non fosse idonea a condurre alla sua esclusione dalla gara. La sentenza ha evidenziato che la disciplina dell’intermediario, come delineata nel caso in esame, soddisfaceva i requisiti sostanziali previsti per il subappalto.

Il Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato che la normativa vigente in materia di subappalto mira a garantire che l’attività di smaltimento e recupero rifiuti avvenga tramite soggetti abilitati e in possesso dei requisiti di legge, e che la stazione appaltante possa esercitare i poteri di controllo sui soggetti indicati come esecutori delle prestazioni contrattuali. La sentenza ha quindi confermato l’aggiudicazione dell’appalto a S.V.E.T. s.r.l., compensando tra le parti le spese del grado di appello.

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