Respinto il ricorso di SVEC riguardo il contributo di costruzione per un edificio destinato a sede universitaria

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Nel contenzioso, Società Veneta Edil Costruzioni S.p.A. è affiancata dall’avvocato Antonio Greco; il Comune di Padova è assistito dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni e Paolo Bernardi.

La società S.V.E.C. proponeva appello avverso la sentenza del T.a.r. per il Veneto n. 998/2014.

Il giudizio chiamato innanzi al Consiglio di Stato in sede di appello ha ad oggetto la domanda di accertamento negativo dell’obbligo di corrispondere il contributo di costruzione (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione) per l’avvenuta realizzazione dell’edificio destinato a sede della facoltà universitaria di “Economia e Commercio”, a cura della società S.V.E.C. s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo, nel territorio del Comune di Padova, e la domanda di condanna del medesimo Comune alla restituzione delle somme già versate a tale titolo dalla ditta, con interessi e rivalutazione.

Con l’istanza del 19 ottobre 2001 la società S.V.E.C. s.p.a. presentava, per l’area di propria pertinenza, la domanda di concessione in variante in corso d’opera (pratica 5735/01), per ottenere l’autorizzazione ad apportare modifiche al progetto edilizio del fabbricato a blocco denominato “C3”, al fine di renderlo compatibile con l’uso universitario, in quanto sarebbe stato venduto all’Università di Padova per ospitarvi la Facoltà di “Economia e Commercio”.

Il Comune accoglieva l’istanza di variante e rilasciava la concessione edilizia 1206/92/1 – pratica 5735/2001.

Con la sentenza n. 998/2014, il T.a.r. per il Veneto accoglieva il ricorso proposto dalla societa Aedilmap s.r.l. (quanto all’edificio da adibirsi a facoltà di Medicina).

La sentenza veniva tuttavia riformata da questo Consiglio con la sentenza n. 595/2016.

Con la sentenza n. 149/2022, il T.a.r. per il Veneto ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di lite.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese del grado del giudizio.

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