Inammissibile il ricorso di ARERA contro Azienda Elettrica Anterselva

0
133

Nel contenzioso, ARERA è affiancata dall’Avvocatura Generale dello Stato; Azienda Elettrica Anterselva S.r.l. è difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Andrea Manzi, Andreas Leiter.

Con il ricorso in esame, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) chiede la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 3 luglio 2023 n. 6465.

Tale sentenza, accolto il ricorso proposto dall’Azienda elettrica Anterselva s.r.l. avverso la sentenza del TAR per il Lazio, settima sezione, n. 17042/2022, ha accolto il ricorso proposto in primo grado dalla predetta società, disponendo l’annullamento della deliberazione ARERA 24 aprile 2014 prot. n. 181/2014/E/el.

La delibera ora citata – come si legge nella sentenza impugnata – aveva deciso il reclamo presentato in data 6 maggio 2013 dalla società cooperativa Energia Rasun Anterselva nei confronti di Selnet s.r.l. e dell’Azienda agricola Anterselva s.r.l., accertando, in particolare, una “condotta del gestore di rete non conforme alle disposizioni del TICA” e conseguentemente condannando quest’ultimo a corrispondere al reclamante “l’indennizzo previsto dall’art. 14, co. 1, del TICA, pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’emissione del preventivo di connessione” per l’importo di euro 6040,00.

La sentenza di cui si chiede la revocazione, nel motivare le ragioni di accoglimento dell’appello, afferma in particolare: “8.1. In punto di fatto è la stessa Autorità ad ammettere che “il procedimento in questione, avviato in data 29 maggio 2013, è stato caratterizzato da una durata superiore a quella di 6 mesi, prevista dall’art. 2, comma 3, dell’Allegato A alla Deliberazione 188/2012/E/com,…”, essendosi concluso in data 24/04/2014 (quasi un anno dopo).

Il Collegio, sulla questione della natura perentoria ovvero ordinatoria dei termini di conclusione dei procedimenti sanzionatori (tra i quali va indubbiamente ascritto quello per cui è causa, che si è concluso, in accoglimento del reclamo dell’appellata, con la comminatoria di una sanzione a carico dell’appellante), non ha motivo per discostarsi dall’orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questo Consiglio che, nell’affrontare identiche questioni di diritto, da un lato ha chiarito che la violazione del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio di competenza dell’ARERA, fissato di volta in volta dall’Autorità stessa, in ragione della complessità della fattispecie, può ridondare in illegittimità del provvedimento finale – in ossequio ai principi che impongono la previsione di un preciso limite temporale per l’irrogazione della sanzione -, precisando che l’inosservanza di tale termine “deve sempre valutarsi nel concreto contesto procedimentale come un parametro dell’eccesso di potere più che come una violazione di legge ove si sia in presenza di una disciplina autonoma del procedimento dettata da fonte secondaria o da un regolamento dell’Autorità” (Cons. Stato, sez. IV, 17 marzo 2021, nn. 2307, 2308 e 2309; sez. II, 11 marzo 2022, n. 1723), e, dall’altro lato, ha escluso la praticabilità in tal caso del prospective overruling, poiché non si è in presenza di un mutamento improvviso della giurisprudenza di questo Consiglio, trattandosi dell’applicazione di un orientamento già da tempo formatosi per altre Autorità indipendenti e consolidatosi nell’ultimo periodo anche con riferimento specifico ai procedimenti dell’ARERA, e perché non ricorre il presupposto, individuato dall’Adunanza plenaria, della necessità di tutelare uno o più principi costituzionali o di evitare gravi ripercussioni socio-economiche (Consiglio di Stato sez. II, 19/04/2022, n.2927, 7 marzo 2022, n. 1649 e n. 1723/2022 cit.).

Tutto ciò per le ragioni già diffusamente illustrate nelle decisioni di questa Sezione sopra richiamate, alle quali intende qui uniformarsi.

In definitiva, “l’Autorità ha deciso un reclamo, esercitando un potere diverso da quello sanzionatorio”, mentre “l’erronea presupposizione del Giudice – l’essere di fronte all’irrogazione di una sanzione – ha condotto alla pronuncia oggi impugnata, con conseguente applicazione dei precedenti relativi ai termini di durata dei procedimenti sanzionatori”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ARERA (n. 8555/2023 r.g.), lo dichiara inammissibile.

Scopri tutti gli incarichi: Vittorio Domenichelli – Domenichelli Studio Legale; Andrea Manzi – Studio Legale Manzi e Associati;