Nel contenzioso, Poste Italiane S.p.A. è affiancata dagli avvocati Sergio Coccia, Giampaolo Rossi e Francesco Rossi.
L’appellante ha impugnato avanti il Tar per il Lazio il provvedimento prot. 21912/10, con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha accertato la sussistenza di una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20 co. 2, 21 e 22 d.lgs. 206/05, e le ha irrogato la sanzione pecuniaria di €200.000; nonché le deliberazioni nn. 0052177 del 13 settembre 2010 e 0060790 del 27 ottobre 2010, con le quali l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha respinto le istanze di assunzione di impegni presentate da Poste in data 3 giugno 2010 e in data 29 settembre 2010.
La pratica commerciale sanzionata è consistita nella diffusione di messaggi pubblicitari sul sito internet del professionista e attraverso gli uffici postali, volti a promuovere il servizio denominato “Raccomandata 1” (che prevede la consegna in un giorno), i quali, secondo la prospettazione dell’Autorità, sarebbero stati fuorvianti per i consumatori, come di seguito meglio spiegato.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar adito ha respinto il ricorso.
L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell’Autorità che si liquidano in €5000, oltre accessori come per legge.
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