Nel contenzioso, Ferritalia è assistita dall’avvocato Massimo Camilli.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha impugnato la sentenza n. 868/02/2018, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, con cui è stato respinto l’appello dell’ufficio avverso la sentenza di primo grado, di annullamento dell’atto di rettifica del dazio e di quello relativo alla irrogazione delle sanzioni amministrative, notificati alla società Ferritalia s.c.a.r.l. ed al rappresentante indiretto CAD Sernav.
Il contenzioso trae origine dalla importazione di una partita di tessuti in fibra di vetro, dichiarata il 2 agosto 2011 da Ferritalia, tramite il proprio rappresentante indiretto CAD Service, di provenienza malese.
A seguito di indagine eseguita dall’OLAF in Malesia sul trasbordo nella zona franca di Port Klang di prodotti di origine cinese e successiva esportazione nell’UE, l’ufficio doganale di Genova notificò alla CAD un processo verbale di revisione di accertamento.
Fu dunque rettificata l’origine della merce, da “Malesia preferenziale” a “Cina”, con applicazione dell’aliquota del 7%. A tale importo fu anche sommato il dazio antidumping e l’Iva.
A seguito di ulteriori accertamenti fu poi notificato l’avviso d’accertamento suppletivo e di rettifica, sull’assunto che tutte le operazioni dovessero essere assoggettate a dazio antidumping.
Seguì il contenzioso, introdotto dalla CAD e da Ferritalia, che chiesero, ciascuna, l’annullamento degli atti rettificativi e sanzionatori.
La Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 500/01/2015, e quella regionale della Liguria, con la sentenza ora al vaglio della Corte, hanno annullato gli atti impositivi.
Il giudice d’appello, per quanto qui di interesse, ha ritenuto che al momento della importazione, il 2 agosto 2011, non era ancora in corso alcun accertamento volto ad estendere la normativa antidumping nei confronti della Malesia.
L’Agenzia ricorrente ha censurato la sentenza con tre motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso.
La Cassazione accoglie il secondo motivo, rigettati il primo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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