Il CdS respinge l’appello di Autostrada del Brennero S.p.A. contro la Provincia di Bolzano

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Nella vertenza, l’Autostrada del Brennero S.p.A. è affiancata dagli avvocati Igor Janes e Roberto Nania; la Provincia Autonoma di Bolzano è assistita dagli avvocati Alexandra Roilo, Jutta Segna, Laura Fadanelli, Shida Galletti e Luca Graziani; l’Eni Rewind S.p.A. è difesa dall’avvocato Francesca Lalli.

L’ENI s.p.a è subconcessionaria di Autostrade del Brennero s.p.a. (di seguito anche AdB), concessionaria del tratto autostradale A22, e gestore dell’area di servizio Isarco Est lungo l’autostrada A22, nel Comune di Castelrotto.

Con il ricorso introduttivo del giudizio proposto dinanzi al TRGA, Sezione Autonoma di Bolzano, e con successivi motivi aggiunti, l’AdB ha impugnato i seguenti atti: il provvedimento dd. 14 agosto 2019 dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima della Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio Gestione Rifiuti, con il quale è stata approvata per il “Sito: Punto vendita carburanti Eni n. 3197 AdS Isarco – Est – Autostrada del Brennero A22. Comune di Castelrotto (BZ)” l’analisi rischio del 21.6.2019 elaborata dalla società Eni/Syndial S.r.l. ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1072 del 04.04.2005, con la previsione che “per la verifica dell’analisi di rischio devono essere effettuati dei campionamenti dei gas interstiziali (soil gas) per la durata di due anni, a partire dal 2020, con la periodicità di due volte all’anno (una volta d’estate ed una volta d’inverno)”; il provvedimento del 9 marzo 2022 a firma del Direttore dell’Ufficio Gestione Rifiuti dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima della Provincia autonoma di Bolzano, con il quale è stata approvata per il sito “Area di servizio Isarco est, Autostrada del Brennero A22 – Castelrotto (BZ)” l’analisi di Rischio Sanitario Ambientale – sito specifico RM10104-ENGB-B1-3856 maggio 2021 -, elaborata dalla società Eni/Rewind S.p.A.;

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello (R.G. n. 511 del 2024).

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