Nel contenzioso, Mangimificio Romagnolo S.r.l. è affiancato dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Gianfranco Vignola.
La società Mangificio Romagnolo s.r.l. impugnava la cartella di pagamento notificata a mezzo PEC il 18.11.2016 ed avente per oggetto “contributo AGCM annualità 2013, 2014, 2015” per la somma totale di Euro 16.760,58 per le annualità 2013-2014-2015, per ottenere l’annullamento della stessa.
Con sentenza n. 155/2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva il ricorso con decisione che veniva appellata dalla contribuente. Con Sentenza n. 4529/2019, depositata in segreteria il 23 luglio 2019, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rigettava l’appello proposto dalla società, sul rilievo che la cartella era impugnabile solo per vizi propri e non anche per vizi dell’atto presupposto, ritualmente notificato e non opposto.
Affermava altresì che la mancanza nel prodromico atto ritualmente notificato ( intimazione di pagamento) della indicazione dell’autorità competente per l’eventuale impugnazione rappresentava una mera irregolarità che avrebbe comportato solo una mera rimessione in termini a determinate condizioni. Aggiungendo che il prodromico atto conteneva le delibere con i criteri di determinazione degli importi dovuti a titolo di contributi, con l’avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto alla riscossione coattiva. Le residue questioni di costituzionalità e di contrasto con la normativa europea avevano, di poi, ad avviso della CTR, trovato soluzione nella decisione della Corte Costituzionale n. 269/2017
Ricorre per la cassazione delle prefata sentenza, la società Mangificio Romagnolo, svolgendo tre motivi. Replica con controricorso l’AGCM.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
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