Accolto il ricorso del Gruppo Desa relativo all’imposta di iscrizione a Registro Invim

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Nell’operazione, Gruppo Desa S.p.A. è affiancata dagli avvocati Carlo D’Errico e Francesco Simone Crimaldi.

Con sentenza n. 4138/2018, depositata il 3 ottobre 2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di liquidazione (n. 2016/0RA00010) col quale l’Agenzia delle Entrate aveva sottoposto a tassazione di registro un complesso di operazioni unitariamente riqualificate come cessione di azienda.

A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: – la fattispecie impositiva si correlava «a plurimi atti posti in essere nel luglio 2013» e dunque: a) – alla costituzione della società Desa Pharma S.r.l.; b) al conferimento in detta società del ramo di azienda posseduto da Quodnovi Pharma S.p.a. (società poi dichiarata fallita); c) – alla cessione della partecipazione sociale di quest’ultima società in favore del Gruppo Desa S.p.a.; – dalla combinazione di dette operazioni era conseguito «l’effetto giuridico finale oggettivamente prodotto» e costituito dal trasferimento del «ramo di azienda originariamente facente capo a Quodnovi Pharma in favore del Gruppo Desa s.p.a., a mezzo della costituzione della società Desa Pharma s.r.l.».

Gruppo DESA S.p.a., e DESA Pharma S.r.l., ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ed hanno depositato memoria. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario delle contribuenti; compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

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