Accolto il ricorso di SIV – Società Immobiliare Veneta relativo alla cessione di due crediti ipotecari

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Nel contenzioso SIV – Società Immobiliare Veneta S.r.l. è affiancata dall’avvocato Loris Tosi.

L’Agenzia delle Entrate, ha emesso avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione delle sanzioni (prot. n. 33760) comunicato al solo notaio rogante in data 2.4.2013, in relazione alla tassazione, ai fini della imposta di registro e della imposta di bollo, dell’atto pubblico a firma del medesimo notaio Lorenzo Bullo (rep. 33, racc. 28 del 25 gennaio 2013, registrato a Venezia al n. 983 serie IT), relativo alla cessione di due crediti ipotecari in sofferenza, intercorsa tra la Banca Antonveneta s.p.a. e la società Suprema 90 s.p.a. (oggi S.I.V. Società Immobiliare Veneta S.r.l.).

Il notaio rogante dott.ssa Lorenza Bullo aveva infatti registrato l’atto in esenzione di imposta ai sensi dell’art. 15 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, mentre con l’avviso di liquidazione è stato chiesto il pagamento della imposta di registro ai sensi dell’art. 6 della Tariffa, nella misura dello 0,50% dell’importo del credito, per euro 37.352,00 per imposta di registro, oltre ad euro 155 per bollo.

Con sentenza n. 601/6/15 la Commissione tributaria provinciale di Venezia accoglieva il ricorso proposto dalla società Suprema 90 s.p.a. (oggi S.I.V. Società Immobiliare Veneta S.r.l.) e dal notaio rogante ed annullava l’atto impugnato, sul presupposto che le imposte sulla cessione del credito sono assorbite dalla imposta sostitutiva dello 0.25% versata all’atto della erogazione del finanziamento, in ragione delle disposizioni introdotte dal d.l. 24 giugno 2014 n. 91.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la Agenzia delle Entrate e la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 140/4/2017 depositata il 24.1.2017, ha accolto l’appello, dichiarando inammissibile la costituzione in giudizio della SIV s.p.a. e legittimo l’avviso di liquidazione impugnato, con compensazione delle spese, sul presupposto che il debitore diverso dal destinatario dell’atto impositivo non è legittimato ad impugnare l’atto notificato al coobbligato e, quanto al merito, che il regime di tassazione di un atto di costituzione di ipoteca relativo ad un finanziamento per il recupero di un credito già erogato non rientrasse nell’ambito applicativo della norma agevolativa in quanto ‹‹non costituisce la provvista di nuove disponibilità finanziarie da impiegare in investimenti produttivi››.

Tale sentenza è oggetto di ricorso per Cassazione.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, limitatamente ai motivi nn. 1 e 3, dichiara assorbiti gli altri. Rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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