Confermata la validità della gara di Poste Italiane per la fornitura di colonnine di ricarica per veicoli elettrici

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Nel contenzioso, A2A E-Mobility S.r.l. è affiancata dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Paolo Neri; Poste Italiane S.p.A. è assistita dagli avvocati Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo; Be Charge S.r.l. è difesa dall’avvocato Jacopo Gasperi; Enel X Way Italia S.r.l. è rappresentata dagli avvocati Giulio Napolitano e Raffaele Fragale.

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, la società A2A E-Mobility s.r.l. contestava gli esiti della gara indetta da Poste Italiane s.p.a. per l’affidamento in accordo quadro, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016, della “predisposizione edile e impiantistica, fornitura e posa in opera, installazione, collaudo tecnico e funzionale, messa in esercizio, gestione e manutenzione di stazioni di ricarica (colonnine) ad uso pubblico per veicoli elettrici, presso parcheggi in prossimità degli uffici postali di Poste Italiane e gestione complessiva in concessione onerosa dei dispositivi installati e dei servizi con assunzione del ruolo di charge point operator (CPO)”.

La procedura, del valore complessivo di 70.000.000 di euro, era stata articolata in 8 lotti, suddivisi per ambiti territoriali, e concerneva la fornitura e l’installazione, su aree ubicate in prossimità degli uffici postali collocati nei Comuni con meno di 15.000 abitanti, di colonnine di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli a motore elettrico.

Tale intervento rientrava in un più ampio progetto di modernizzazione tecnologica previsto dal Piano Nazionale Complementare al PNRR e denominato “Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale”, del cui finanziamento (così come dei poteri di monitoraggio e di vigilanza in ordine alle procedure per la sua attuazione) era titolare il Ministero delle imprese e made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico).

Deduceva in particolare la ricorrente come la propria mancata ammissione alla fase di apertura e valutazione delle offerte economiche derivasse dalle previsioni dell’Allegato H al documento “Modalità di partecipazione”, le quali, prevedendo nell’assegnazione dei punteggi l’utilizzo di meccanismi esclusivamente tabellari ed automatici (fondati sull’utilizzo di formule aritmetiche ovvero sul criterio on/off), di fatto avrebbero hanno escluso qualsiasi discrezionalità valutativa in capo alla Commissione di gara.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese di lite del grado di giudizio, che complessivamente liquida in euro 6.000 (seimila/00) per Poste Italiane s.p.a. ed in euro 2.000 (duemila/00) ciascuno per Be Charge s.r.l. ed Enel X Way Italia s.r.l., oltre Iva e Cpa se dovute. Compensa le spese nei riguardi del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Scopri tutti gli incarichi: Raffaele Fragale – Chiomenti; Giulio Napolitano – Chiomenti; Vittorio Domenichelli – Domenichelli Studio Legale; Paolo Neri – Domenichelli Studio Legale; Jacopo Gasperi – Eptalex; Giorgio Vercillo – Zoppini Studio Legale; Andrea Zoppini – Zoppini Studio Legale;