Nel contenzioso, Regione Veneto è affiancata dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti; Dal Zilio Inerti S.r.l. è assistita dall’avvocato Vincenzo Pellegrini.
L’oggetto del presente giudizio è costituito dal decreto della Regione n. 8 del 25 gennaio 2019 di archiviazione della domanda di V.I.A. e dell’istanza di approvazione/autorizzazione del progetto e rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 presentata dalla Dal Zilio Inerti s.r.l. per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi nel Comune di Paese.
La Dal Zilio Inerti s.r.l. – che aveva già ottenuto con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1986 del 2010 l’annullamento giurisdizionale di un primo diniego opposto dalla Regione Veneto alla sua originaria domanda di autorizzazione per la realizzazione della discarica, nonché una pronuncia di ottemperanza del medesimo Consiglio a tale decisione (sentenza n. 2169/2012), in cui era stato dichiarato l’obbligo della Regione di riesaminare l’istanza e di rideterminarsi su di essa, ma, al contempo, anche chiarita la possibilità per l’Amministrazione di addivenire a una nuova determinazione negativa con motivazione diversa – ha agito nuovamente dinanzi al Consiglio di Stato ex art. 112 e ss. per la nullità del provvedimento suddetto, emanato, a suo dire, in violazione o elusione del giudicato a cui avrebbe, invece, dovuto dare esecuzione.
Avendo il Consiglio di Stato rigettato la domanda di nullità, dichiarandosi incompetente, in favore del T.a.r. per il Veneto, su quella formulata in via subordinata dal ricorrente per l’annullamento del decreto n. 8/2019 e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, la Dal Zilio ha, dunque, riassunto il giudizio dinanzi al suddetto T.a.r., insistendo per l’illegittimità del nuovo provvedimento di archiviazione della sua istanza e per la condanna della Regione Veneto al risarcimento del danno.
Con la sentenza n. 935 del 7 giugno 2022 il T.a.r. per il Veneto ha accolto il ricorso per mancata considerazione da parte dell’Amministrazione delle osservazioni presentate dalla società nel corso del procedimento ed omessa comunicazione ex art. 10 bis l.n. 241 del 1990.
La Regione Veneto ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare tale pronuncia, affidando il proprio appello ad un unico articolato motivo così rubricato: illegittimità della sentenza per erronea valutazione ed interpretazione dei fatti e degli atti di causa ed erronea interpretazione ed applicazione del combinato disposto degli artt. 10-bis e 21-octies della legge n. 241/1990, nonché erronea applicazione del principio c.d. “tempus regit actum”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
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