Respinto il ricorso di Getinge per l’affidamento della fornitura e l’installazione di 17 sistemi di anestesia

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Nel contenzioso, Getinge Italia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Antonio Pavan ed Enrico Sisti; ASST Valle Olona è difesa dagli avvocati Annalisa Avolio e Vittoria Luciano; Solmed S.r.l. è assistita dall’avvocato Giancarlo Turri.

Con sentenza n. 2678/2023 il T.A.R. della Lombardia, sede di Milano, ha accolto il ricorso proposto da Solmed s.r.l. (dora in avanti anche solo “Solmed”) per l’annullamento della delibera dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona che ha aggiudicato al raggruppamento composto da Getinge Italia s.r.l. (d’ora in avanti anche solo “Getinge”) e da Sidem s.p.a. la procedura aperta per l’affidamento della fornitura e l’installazione di 17 sistemi di anestesia e relativo materiale di consumo. La ricorrente lamentava la difformità dell’offerta dell’aggiudicataria rispetto alla previsione del capitolato che prevedeva la fornitura di “canestri di calce sodata”.

Il T.A.R., a seguito della verificazione effettuata nel corso del giudizio di primo grado, ha ritenuto che, a fronte della possibilità di fornire sia canestri riutilizzabili che canestri monouso, l’offerta Getinge, che prevedeva quelli del primo tipo, avrebbe dovuto prevedere anche la fornitura di calce sodata per il funzionamento degli stessi.

Il T.A.R. è giunto a tale conclusione, a fronte di un capitolato ritenuto sul punto ambiguo, per effetto dell’applicazione di criteri logici di interpretazione dello stesso; ha infatti ritenuto che “è necessario, affinché le offerte dei diversi concorrenti siano fra loro comparabili (anche economicamente), che coloro che offrono canestri riutilizzabili offrano, a parte, anche la calce sodata”.

Getinge ha impugnato l’indicata sentenza con ricorso in appello deducendo, nell’unico motivo di gravame, variamente articolato, “Error in iudicando: erroneità della Sentenza nella parte in cui viola i principi che regolano l’interpretazione della legge di gara e il principio della massima partecipazione ad una procedura pubblica, disattende gli esiti della verificazione disposta e la ragione sottesa alla richiesta di accertamento, si presenta illogica e manifestamente ingiusta”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna Getinge Italia s.r.l. e l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valle Olona, in solido tra loro, al pagamento in favore di Solmed s.r.l. delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro seimila/00, oltre accessori come per legge, in ragione di euro tremila/00 oltre accessori per ciascuna parte.

Scopri tutti gli incarichi: Giancarlo Turri – GJT Studio Legale; Antonio Pavan – Pavan Antonio; Enrico Sisti – Rucellai & Raffaelli;