Respinto l’appello di Roche Diagnostics per l’affidamento del servizio di fornitura di sistemi diagnostici per i laboratori ULSS Dolomiti

0
612

Nella vertenza, Roche Diagnostics S.p.A. è affiancata dagli avvocati Andrea Manzi e Jacopo Emilio Paolo Recla; ULSS n. 1 Dolomiti è difesa dall’avvocato Luigi Garofalo; Beckman Coulter S.r.l. è assistita dagli avvocati Umberto Michielin e Helga Garuzzo.

Il raggruppamento temporaneo di imprese costituendo tra Roche Diagnostics S.p.A. e De.Fi. S.r.l. e il raggruppamento Beckman Coulter S.r.l. – Dasit S.p.A. – DiaSorin Italia S.p.A. – Edil Costruzioni S.r.l. – F.Ind. Solutions S.r.l. hanno partecipato alla procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici comprensiva dei lavori di adeguamento dei locali per i laboratori dell’ULSS 1 – Dolomiti, per un periodo di 84 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi e con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi, con riferimento al Lotto n. 1 denominato “Chimica clinica, immunometria, immunometria speciale; sierologia epatiti e HIV; emocromo e reticolociti; automazione; pre- e post-analitica con progettazione e realizzazione delle opere strutturali e impiantistiche previste a Belluno e Mestre; Middleware Unico di Area Core-Lab” (CIG 9311366E4A)”.

L’offerta Roche non è stata ammessa alla fase di apertura delle buste contenenti l’offerta economica, dal momento che il punteggio conseguito, pari a 35,19 punti, non è stato sufficiente a superare la soglia di sbarramento tecnico, pari a 42/70. La gara è stata aggiudicata al RTI Beckam.

Roche ha impugnato davanti al T.A.R. Veneto gli atti della gara, contestando – con ricorso introduttivo e con due ricorsi per motivi aggiunti – sia il punteggio attribuito alla propria offerta tecnica, sia la mancata esclusione del raggruppamento controinteressato, sia – infine – i punteggi a questo attribuiti. Il T.A.R., rigettate le eccezioni preliminari e pregiudiziali proposte in rito dalle parti resistenti, ha respinto il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti.

Roche Diagnostic ha impugnato l’indicata sentenza con ricorso in appello. Si sono costituiti in giudizio la stazione appaltante (Azienda U.L.S.S. 1 Dolomiti) e il R.T.I. controinteressato: quest’ultimo con appello incidentale ha riproposto le eccezioni preliminari del ricorso di primo grado (e dei connessi ricorsi per motivi aggiunti) rigettate dal T.A.R.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale. Condanna l’appellante principale al pagamento in favore delle parti appellate costituite delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro diecimila/00, oltre accessori come per legge, in ragione di euro cinquemila/00 oltre accessori per ciascuna parte.

Scopri tutti gli incarichi: Jacopo Recla – Bertacco Recla; Luigi Garofalo – Garofalo Luigi; Helga Garuzzo – Pavesio e Associati with Negri-Clementi; Umberto Michielin – Pavesio e Associati with Negri-Clementi; Andrea Manzi – Studio Legale Manzi e Associati;