Concessione A22, il Consiglio di Stato annulla il bando di gara

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A22-palazzo-sede-trento-ilnordestAccolto il ricorso delle province di Trento e di Bolzano e degli azionisti territoriali minori. Necessario riformulare la gara introducendo le opere complementari di cui il gestore dovrà farsi carico

Le province di Trento e di Bolzano e A22 mettono a segno un importante risultato per quanto riguarda il bando di gara per la nuova concessione autostradale: una sentenza del Consiglio di Stato ha ribaltato il precedente pronunciamento del Tar del Lazio, dichiarando innanzitutto il bando impugnabile e poi, nel merito, accogliendo alcuni rilievi dei soci territoriali azionisti della concessionaria, in particolare quello relativo alla mancata indicazione, nello stesso, delle opere complementari di cui il gestore dovrà farsi carico, rispetto alla pura gestione della concessione autostradale.

Ora si riparte da zero: come previsto dalla legge, si dovrebbe attendere una nuova direttiva ministeriale che indichi i parametri del bando di gara, concordandoli con i territori interessati. Successivamente, il Ministero delle infrastrutture potrà procedere con l’indizione della nuova gara. Soddisfazione è stata espressa di presidenti Ugo Rossi (Trentino) e Arno Kompatrscher (Alto Adige).

La società Autostrada del Brennero, gestrice della concessione autostradale, e la provincia di Trento avevano impugnato 2 atti distinti, la direttiva interministeriale ad Anas per l’indizione della gara per il rinnovo della concessione e il bando successivo. La sospensiva era stata in un primo tempo negata sia dal Tar del Lazio che dal Consiglio di Stato. Successivamente, era stata pubblicata la sentenza di merito del Tar che respingeva il ricorso perché dichiarato inammissibile. L’inammissibilità era dovuta al fatto che, secondo il Tribunale del Lazio, il bando poteva essere impugnato solo se le sue clausole impedivano ad un soggetto di partecipare alla gara. Altrimenti bisognava attendere la conclusione dell’iter concorsuale ed eventualmente impugnarne l’esito. La nuova sentenza del Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar innanzitutto su questo punto: essa di fatto sancisce che si può impugnare il bando anche prima della gara, proprio per impedire che essa venga svolta in maniera scorretta. Vi è evidentemente, in questa sentenza, una ragione di economicità: se un atto può essere dichiarato a priori non valido, è meglio provvedere a correggerlo prima che esso generi altri atti che saranno successivamente considerati illegittimi.

Il Consiglio di Stato ha esaminato il ricorso anche nel merito. L’esito è stato l’accoglimento di alcune “doglianze”, come vengono definite nel linguaggio giurisprudenziale. La prima è quella concernente la mancata indicazione nel bando delle opere complementari che si dovrebbero realizzare nel corso della durata della concessione, sostanzialmente opere in favore dei territori, come circonvallazioni o altro. E’ stato inoltre accolto il rilievo riguardante la richiesta della presentazione delle attestazioni Soa in sede di prequalifica, in quanto violerebbe i principi di trasparenza e par condicio.

Ottimista Arno Kompatscher: «per l’Alto Adige si intravedono alcuni aspetti positivi, a cominciare dal fattore tempo: con l’accoglimento del ricorso la concessione va prorogata e il bando va riscritto, senza escludere che ci possa addirittura essere spazio per una soluzione diversa».

Nella sede di A22, oltre a festeggiare per la sentenza, ora si guarda all’immediato futuro: la concessione in scadenza il prossimo mese di aprile vedrà la proroga automatica della gestione in capo alla stessa concessionaria, che ora spera anche nell’accoglimento di scenari diversi, così come sono stati avanzati dal Governo da parte degli azionisti espressione degli enti territoriali.