Respinti i ricorsi di Tamoil Italia S.p.A. ed Esso Italia S.p.A.

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Nel contenzioso, la società Tamoil Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata; Autostrada del Brennero S.p.A. è assistita dagli avvocati Igor Janes e Roberto Nania; la Provincia Autonoma di Bolzano è difesa dagli avvocati Jutta Segna, Fabrizio Cavallar e Luca Graziani; Esso Italiana S.r.l. è rappresentata dagli avvocati Antonella Capria, Antonio Lirosi e Teodora Marocco.

La società Tamoil Italia S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TRGA di Bolzano n. 149/2019.

Autostrada del Brennero S.p.A. è concessionaria dell’autostrada Brennero-Modena (A22), lungo la cui tratta è situata, l’area di servizio Laimburg est, nel Comune di Vadena. In detta area di servizio Esso Italiana S.r.l. ha gestito un punto di vendita di carburante (dal 1971 fino al gennaio 2007), in seguito gestito da Tamoil Italia S.p.A. per un periodo di 10 anni (dal 2007 al 2017) e, più recentemente, da Salvetti Rete S.r.l. (a partire dal 2017).

Nel 2004, in occasione dell’effettuazione di scavi per lo spostamento di alcuni serbatoi interrati, si è evidenziato uno stato di contaminazione dell’area sia nella matrice terreni che nelle acque sotterranee.

Esso Italiana S.r.l., allora titolare del punto, ha, quindi, avviato, insieme con la esecutrice Golder Associates S.r.l. il procedimento di bonifica del sito, presentando il piano di caratterizzazione ed i progetti preliminari e definitivi di bonifica. A fine marzo 2013 è stato comunicato l’inizio dei relativi lavori e nel 2016 Esso Italiana S.r.l. ha chiesto di autorizzare la chiusura del procedimento ambientale tramite analisi di rischio per le acque sotterranee e per la matrice suolo.

La Provincia Autonoma di Bolzano – Agenzia provinciale per l’Ambiente, Ufficio gestione rifiuti ha rigettato tale richiesta con provvedimento prot. 231467 del 21 aprile 2016, motivando il diniego in particolare con la circostanza che “nell’acqua di falda e nel terreno la contaminazione da idrocarburi non sia diminuita anzi, in alcuni piezometri, risulti leggermente aumentata”.

Dopo successive analisi e rilievi, nonchè perizie di parte, è emerso come la contaminazione fosse ascrivibile ad un arco temporale successivo al 2013, ovvero nel periodo di gestione di Tamoil Italia.

Nell’instaurato giudizio si sono costituiti la Provincia Autonoma di Bolzano ed Esso chiedendo il rigetto del ricorso presentato. La sola Esso ha eccepito l’inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività e per mancata impugnazione di atti presupposti. Si è costituita in giudizio anche Tamoil che, nel declinare ogni responsabilità riferita al periodo in cui ha gestito il servizio di erogazione dei carburanti presso l’area di servizio “Laimburg Est” e nell’indicare Esso quale unico soggetto responsabile dell’inquinamento riscontrato ha insistito per il rigetto del ricorso.

Il TRGA ha accolto il ricorso, contro detta pronuncia ha interposto appello Tamoil Italia per i fatti summenzionati.

In definitiva, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti: respinge l’appello incidentale autonomo proposto da Esso Italiana S.r.l.; respinge l’appello principale proposto da Tamoil Italia S.p.A.. Spese compensate.

Scopri tutti gli incarichi: Antonella Capria – Gianni & Origoni; Antonio Lirosi – Gianni & Origoni; Teodora Marocco – Gianni & Origoni; Igor Janes – Janes; Roberto Nania – Nania Roberto; Andreina Degli Esposti – Villata, Degli Esposti e Associati; Riccardo Villata – Villata, Degli Esposti e Associati;