Il pozzo artesiano ha natura pubblicistica. Il Consorzio di Bonifica vince in Corte Tributaria

L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il classamento di un pozzo artesiano per l'irrigazione di soccorso, definendone la natura commerciale. La Corte di Giustizia Tributaria accoglie le difese del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, riconoscendo la natura pubblicista del manufatto.

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emergenza acqua

È stata la terza sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, presieduta dal giudice Bruno Cherchi, a riconoscere le ragioni del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive contro le pretese del Fisco.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, aveva rettificato il classamento di un pozzo artesiano utilizzato dal Consorzio per  l’attività di irrigazione di soccorso, definendone la natura commerciale e inserendolo nella categoria D (opifici, alberghi, attività industriali, etc.)

Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, difeso dall’avvocato Guido Barzazi del foro di Venezia, ha dimostrato che il pozzo artesiano ha una vocazione pubblicistica e non commerciale, come erroneamente ritenuto dall’Ufficio erariale. Nei Consorzi di bonifica, infatti, risulta del tutto assente lo scopo di lucro e le entrate derivano in via del tutto esclusiva dai contributi consortili riscossi dai consorziati. Tali contributi hanno natura di tributo e, come per tutte le pubbliche amministrazioni, i bilanci del Consorzio, che ha natura pubblicistica e non commerciale, devono chiudere in pareggio.

Una tesi accolta dai giudici tributari padovani secondo cui il pozzo artesiano, che serve a distribuire l’acqua in ipotesi di siccità ai consorziati viciniori, “non può essere classato in una categoria ordinaria o speciale non potendo essere considerato, per via di interpretazione analogica – come erroneamente ritenuto dal Fisco (ndr) – come pozzi termali dove risulta evidente la finalità di sfruttamento commerciale.” Si tratta di una conclusione avvalorata anche dalle modalità di utilizzo del pozzo: l’acqua estratta dalla falda, infatti, è “sottoposta a puntuali normative regionali che ne limitano l’uso e lo monitorano costantemente mediante rilevatori, con necessario invio dei dati annualmente alla Regione Veneto, che esercita di conseguenza un costante potere di controllo sulla complessiva attività dell’impianto e dello stesso Consorzio che è concessionario della Regione.”

Così i giudici della Corte di Giustizia Tributaria di Padova, con sentenza dello scorso 16 maggio, hanno respinto le pretese del Fisco, condannando l’Agenzia al pagamento delle spese di lite.

Tutti gli incarichi: Guido Barzazi