Il CdS si pronuncia sul ricorso di Becton Dickinson Italia relativo alla gara per la fornitura di pompe e deflussori per infusione volumetrica multivia

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Nella vertenza, Becton Dickinson Italia S.p.A. è affiancata dall’avvocato Andrea Stefanelli; ARIA S.p.A. è assistita dall’avvocato Giuseppina Squillace; Atesmedica.Com S.r.l. è difesa dall’avvocato Mauro Crosato.

L’Agenzia Regionale della Lombardia per l’Innovazione e gli Acquisti (di seguito ARIA) ha indetto una procedura di gara, suddivisa in otto lotti, finalizzata all’aggiudicazione di contratti di fornitura di pompe, deflussori ed altri servizi a favore degli enti del Servizio Sanitario Regionale per la durata di 48 mesi.

Al lotto 2, con oggetto la fornitura di deflussori e pompe per infusione volumetrica multivia, hanno partecipato tre concorrenti: la società Icu Medical Europe, il raggruppamento costituito dalle società Atesmedica.Com e Gada Italia e la società Becton Dickinson Italia, risultata aggiudicataria.

La società Icu Medical Europe ha impugnato al T.a.r. di Milano, anche con motivi aggiunti, l’esclusione della sua offerta dal suddetto lotto (disposta in quanto la stazione appaltante ha ritenuto che le pompe per infusione volumetrica offerte dalla ricorrente non possedevano i seguenti requisiti: a) presenza di più vie (almeno 2) di infusione del farmaco separate fra loro; b) velocità di infusione regolabile indipendentemente su ciascuna via; c) velocità di infusione impostabile almeno da 0,1 a 999 ml/h).

La Becton Dickinson ha invece impugnato, con un distinto ricorso, la nota dell’ARIA del 29 febbraio 2024, che ha disposto, dopo l’aggiudicazione, la sua esclusione (la stazione appaltante ha ritenuto che le pompe per infusione volumetrica da essa offerte non possedevano il requisito previsto dalla lex specialis riguardante la velocità di infusione impostabile almeno da 0,1 a 999 ml/h).

Il T.a.r. di Milano, dopo aver riunito i due ricorsi, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 2601 del 2024), li ha respinti, condannando le ricorrenti alle spese di giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nella misura di euro 5.000,00(cinquemila/00) in favore della parte appellata e 5.000,00(cinquemila/00) in favore della parte intimata costituita, oltre agli altri oneri previsti dalla legge.

Scopri tutti gli incarichi: Mauro Crosato – Crosato Mauro; Andrea Stefanelli – Stefanelli & Stefanelli Studio Legale;