Respinto il ricorso di Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l. per l’affidamento della fornitura in service di sistemi per l’esecuzione di test di immunoematologia eritrocitaria e trasfusionale

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Nel contenzioso, Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l. è affiancata dall’avvocato Paolo Pettinelli; Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma è assistita dall’avvocato Vittorio Miniero; Bio-Rad Laboratories S.r.l. è difesa dagli avvocati Francesco Goisis e Miriam Allena.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (di seguito AO Parma), in qualità di ente capofila, con bando trasmesso in GUUE in data 21 giugno 2023 ha indetto la “Gara Europea a procedura telematica aperta ai sensi degli 2 artt. 44, 52, 58, 60 e 95 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura in service, suddivisa in tre lotti, di sistemi per l’esecuzione di test di immunoematologia eritrocitaria e trasfusionale per le aziende ospedaliere .. di Parma, .. Reggio Emilia, .. Piacenza, .. Modena. Durata 24 mesi rinnovabili per ulteriori 24 mesi”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Con riferimento al lotto n. 3 qui controverso hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: Bio-Rad, Ortho Clinical (di seguito Ortho) e Grifols Italia.

La gara è stata vinta dalla prima graduata Bio-Rad.

Ortho ha impugnato la determina di aggiudicazione n. 638 del 24 aprile 2024, ritenendola viziata da violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, poiché la Commissione giudicatrice: non le avrebbe ingiustamente attribuito il punteggio premiale (punti 1) di cui all’art. 17, punto 5.1 del disciplinare (“possibilità di fornitura di apparecchiature a Bassa Produttività BP. Indicare la capacità produttivaxa0dell’apparecchiatura proposta”) e all’art. 2 del Capitolato tecnico prestazionale (primi due motivi di ricorso); non avrebbe considerato l’assenza dell’incubatore nel macchinario offerto dall’aggiudicataria (terzo motivo di ricorso).

Il T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Parma, con sentenza del 24 settembre 2024 n. 250, ha respinto il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge in relazione ai primi due motivi e lo dichiara inammissibile in relazione ai motivi aggiunti. Condanna la parte appellante a rifondere in favore delle due parti resistenti le spese del presente grado di giudizio che liquida nell’importo omnicomprensivo di € 3.000,00 (tremila//00), oltre accessori di legge, per ciascuna di esse.

Scopri tutti gli incarichi: Vittorio Miniero – Appaltiamo.it; Miriam Allena – Baker McKenzie; Francesco Goisis – Baker McKenzie; Paolo Pettinelli – Pettinelli;