Luxy si appella al CdS per la fornitura di arredi per i centri per l’impiego dell’Emilia-Romagna

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Nel contenzioso, Luxy S.p.A. è affiancata dall’avvocato Fabio Baglivo; Intercent-Er Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici è assistita dagli avvocati Danilo Tassan Mazzocco e Alfonso Polillo; Ares Line S.p.A. è difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Alessandro Righini.

La Ares Line ha impugnato gli atti con cui è stata disposta, in favore della Luxy, l’aggiudicazione del lotto 5 della procedura aperta per l’affidamento, tramite sottoscrizione di un accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, “di forniture e posa in opera di arredi, complementi e servizi accessori per le nuove sedi dei centri per l’impiego dell’Emilia-Romagna – Intervento relativo al PNRR”, denunciando la sussistenza di gravi vizi e carenze nei documenti costituenti l’offerta della controinteressata – documenti richiesti, a pena di esclusione, per provare la rispondenza dei prodotti offerti alle specifiche tecniche di cui ai criteri ambientali minimi del d.m. 23 giugno 2022.

Il T.a.r., in accoglimento del ricorso, ha annullato l’aggiudicazione e gli atti di gara relativi all’ammissione e valutazione dell’offerta della Luxy, precisando che l’Amministrazione deve riesercitare il potere in conformità ai principi affermati ed alla disciplina vigente.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la Luxy, formulando i seguenti motivi: 1) irragionevolezza e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inidonea la documentazione prodotta relativamente alle sedute My Wood 23 Chair, nonostante l’art. 15 del disciplinare di gara, nell’imporre di allegare le prove Uni, rinvii all’allegato 13 (richiamato pure a p. 29 dell’allegato A al capitolato tecnico relativamente alle sedute in esame) e, cioè, ad un modulo in cui è richiesta la indicazione della data di consegna del modello in laboratorio ed ingeneri, quantomeno, una obiettiva incertezza sul punto, essendo, d’altronde, possibile che l’Amministrazione rimandi alla fase esecutiva la verifica del rispetto dei C.a.m. – rispetto che è stato confermato dall’esito positivo delle prove; 2) l’irragionevolezza e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inidonea la documentazione prodotta relativamente agli imballaggi (documentazione non consistente in un’asserzione ambientale, tale da dover essere verificata da un organismo certificatore, ma piuttosto nella dichiarazione dell’attestazione delle caratteristiche di riciclabilità tramite un’etichettatura inidonea la documentazione prodotta equivalente all’asserzione ambientale) – la cui difformità ai requisiti del capitolato tecnico comporterebbe, peraltro, non un effetto escludente, ma l’applicazione di una penale, ai sensi dell’art. 14.1. del capitolato tecnico; 3) l’irragionevolezza e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inidonea la documentazione prodotta relativamente alla percentuale di plastica delle sedute operative, in quanto, da un lato, il manuale Ecolabel UE, che disciplina il rilascio del marchio di qualità considerato indice di conformità ai C.A.M., come interpretato anche da I.S.P.R.A. (doc. 14 depositato da Ares Lines), esclude la rilevanza dell’imbottitura ai fini del calcolo della percentuale di plastica e, dall’altro lato, la conformità delle sedute ai criteri ambientali minimi è confermata dalla certificazione FEMB, successivamente ottenuta e rilevante anche ai fini dell’ammissibile soccorso istruttorio processuale.
Il primo motivo del ricorso è ritenuto fondato, mentre per il secondo e il terzo i giudici si sono espressi per l’infondatezza delle richieste.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione. Dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Scopri tutti gli incarichi: Vittorio Domenichelli – Domenichelli Studio Legale; Alessandro Righini – Domenichelli Studio Legale; Fabio Baglivo – Gianni & Origoni; Alfonso Polillo – SZA Studio Legale; Danilo Tassan Mazzocco – SZA Studio Legale;