Nel contenzioso, Ponti DePauli Partners ha affiancato Gecop S.r.l. con un team composto dal partner Luca De Pauli e dall’associate Giulia De Pauli.
Pronunciandosi su di una vicenda molto particolare, il TAR FVG ha avuto modo di puntualizzare i termini della responsabilità del proprietario incolpevole, laddove in un fondo vengano rinvenuti rifiuti prodotti da terzi (TAR FVG, 10.2.2025, n. 67).
Nel caso di specie, i proprietari di un’area industriale avevano proposto denuncia penale dopo il rinvenimento di un significativo quantitativo di rifiuti, portati da ignoti nottetempo, all’interno del capannone sito nella proprietà.
Le indagini successivamente avviate non avevano permesso di identificare il colpevole e il procedimento veniva archiviato, con confisca penale dei materiali, da destinarsi allo smaltimento, poi però non effettuato da parte del Tribunale penale.
L’area veniva successivamente ceduta, ma nei confronti del nuovo proprietario, GECOP s.r.l., totalmente estraneo alle vicende pregresse, ma consapevole all’atto dell’acquisto del fatto che nel fondo ci fossero dei rifiuti, il Comune di Sedegliano – sulla base di sollecitazioni provenienti dallo stesso Tribunale penale – adottava un’ordinanza di smaltimento, ritenendo che la nuova proprietà, benché totalmente estranea al pregresso, fosse comunque e in proprio tenuta allo smaltimento, sulla scorta della mera veste formale di avente diritto.
Il TAR FVG ha accolto il ricorso, proposto dall’avv. Luca De Pauli di Ponti DePauli Partners, evidenziando l’assenza, nel provvedimento comunale, di qualsivoglia addebito di responsabilità, nemmeno di carattere omissivo, a carico della società attuale proprietaria; condividendo la tesi proposto nell’interesse di quest’ultima, il TAR ha altresì ribadito la differenza tra le ordinanze – quali quella in esame – previste dall’art. 192 del codice dell’ambiente (e consistenti nell’ordine di smaltimento dei rifiuti, che necessita per essere legittimo del previo riconoscimento a titolo di dolo o di colpa in capo al soggetto che ne è il destinatario) rispetto a quelle, aventi base giuridica del tutto diversa, finalizzate all’adozione di interventi di bonifica o di messa in sicurezza urgente (artt. 239 e 253 del codice dell’ambiente) e riferite invece a situazioni di effettivo o quanto meno potenziale pericolo, nelle quali si può invece prescindere dall’accertamento di responsabilità del proprietario incolpevole rispetto a inquinamenti determinati da altri.
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