Respinto il ricorso di Romea Yachting Club per l’accesso ad una strada statale

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Nel contenzioso, Romea Yachting Club S.r.l. è affiancata dagli avvocati Angelo Di Lorenzo e Natalia Paoletti.

Col ricorso di primo grado la Romea Yachting Club s.r.l. agiva in riassunzione – a seguito di declinata giurisdizione del Tribunale ordinario di Venezia della domanda proposta giusta citazione del 21 aprile 2009 – per veder condannata l’Anas s.p.a. alla restituzione della somma di € 8.938,96, oltre rivalutazione e interessi, quale canone di licenza d’accesso a strada statale indebitamente corrisposto dalla ricorrente alla stessa Anas.

Deduceva la Romea, al riguardo, di aver corrisposto la suddetta somma, nell’ambito di un piano rateale concordato con l’Anas, a fronte di richiesta di pagamento da quest’ultima rivoltale in relazione ad accesso da strada statale per il periodo dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2004 fruito dalla stessa Romea.

Era tuttavia emerso che, a seguito di delimitazione del centro abitato del Comune di Chioggia (VE) deliberato giusta D.G.C. n. 730 dell’11 maggio 1994, l’area interessata si trovava all’interno del centro abitato Valli di Chioggia, con la conseguenza che l’Anas, ancorché proprietaria della strada, non aveva competenza a rilasciare l’autorizzazione per la quale aveva preteso la corresponsione del canone.

Di qui la domanda di ripetizione della somma ex art. 2033 Cod. civ. in quanto indebitamente versata dalla ricorrente.

Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza dell’Anas, respingeva il ricorso, ritenendo che nel tratto interessato, di cui al km 94+526, non risultava esservi alcun centro abitato, così come dimostrato dall’elenco dei centri abitati sulla strada statale Romea aggiornato al 2022 prodotto dall’Anas e non specificamente contestato dalla ricorrente.

Avverso la sentenza ha proposto appello la Romea deducendo error in iudicando per violazione degli artt. 4, 26 e 37 Cod. strada, artt. 1 e 21-quater l. n. 241 del 1990, art. 1188 Cod. civ.; error in procedendo per violazione dell’art. 64 Cod. proc. amm.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio fra le parti.

Scopri tutti gli incarichi: Angelo Di Lorenzo – Di Lorenzo Angelo; Natalia Paoletti – Studio Legale Paoletti Associazione Professionale;