Nel contenzioso, Brusutti S.r.l. è affiancata dall’avvocato Francesco Acerboni; il Comune di Venezia è assistito dagli avvocati Stefano Gattamelata, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento; Città Metropolitana di Venezia è difesa dagli avvocati Roberta Brusegan, Fabio Francario e Katia Maretto.
La società Brusutti S.r.l. (d’ora in poi anche semplicemente Brusutti) sin dall’anno 2001 ha gestito in regime di affidamento diretto i servizi di trasporto pubblico locale di competenza della Città metropolitana di Venezia – quale Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Territoriale ottimale e omogeneo di Venezia che collegano Venezia alle località montane del bellunese e del Trentino.
Detti servizi sono stati affidati direttamente, in regime di concessione, a Brusutti s.r.l. con la stipula del relativo contratto di servizio, prot. 15905 del 16.03.2001, con scadenza il 31.12.2003, il quale è stato di volta in volta prorogato, così come consentito dalla normativa nazionale e da ultimo dall’art. 13 del d.l. n. 150/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2014, che ha consentito la proroga degli affidamenti in essere fino al 31.12.2014.
L’Assemblea dell’Ente di governo, sulla base delle indicazioni contenute nel capitolo 6 della Relazione ex art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, con deliberazione n. 11 del 15.12.2014 ha poi provveduto ad affidare direttamente a Brusutti s.r.l. la gestione in regime di concessione di detti servizi, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento CE 1370/2007, fino alla scadenza fissata dall’art. 8 paragrafo 2 del detto Regolamento (a partire dal 01/01/2015 fino al 31/12/2019). Successivamente, con deliberazione n. 3 del 27 novembre 2019, l’Assemblea dell’Ente di Governo, ha approvato la proroga dell’affidamento a Brusutti s.r.l., dal 1.01.2020 sino al 30.06.2022, pari al 50% della durata contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, par. 4 del Reg. CE n. 1370/2007.
In data 08.11.2022 la società Brusutti, in vista dell’imminente scadenza del contratto di servizio, ha confermato l’interesse al rinnovo dell’affidamento diretto per un periodo di ulteriore 9 anni.
La Città Metropolitana di Venezia ha successivamente adottato la nota pubblicata in GUCE il 25 gennaio 2023, con cui ha rettificato il precedente avviso di pre-informazione, pubblicato il 2 luglio 2021, stabilendo di procedere all’affidamento del medesimo servizio tramite procedura di gara anziché tramite affidamento diretto.
Detta nota è stata impugnata innanzi al Tar per il Veneto dalla Brusutti, articolando diverse censure, sia con il ricorso introduttivo, che con un primo ricorso per motivi aggiunti.
Il Tar per il Veneto, sez. I, con sentenza 20 dicembre 2023, n. 1944, ha in via preliminare ritenute fondate le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità, proposte dalle amministrazioni resistenti, quest’ultima in relazione alla domanda di condanna delle stesse all’adozione del provvedimento di affidamento diretto a favore della società Brusutti, evidenziando, fra l’altro, la natura discrezionale della scelta di procedere all’affidamento diretto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di lite.
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