Respinto il ricorso di Roche Diagnostics S.p.A. per la fornitura di sistemi diagnostici per lo screening delle infezioni da HPV

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Nel contenzioso, Roche Diagnostics S.p.A. è affiancata dagli avvocati Jacopo Emilio Paolo Recla, Raffaella Turini e Lara Bonoldi; Azienda Zero è assistita dall’avvocato Chiara Cacciavillani; Arrow Diagnostics S.r.l. è difesa dagli avvocati Stefano Cresta e Claudia Cipriano.

Roche Diagnostics S.p.a. e Arrow Diagnostics S.r.l. hanno partecipato alla procedura aperta indetta da Azienda Zero avente ad oggetto “la fornitura di sistemi diagnostici per lo screening delle infezioni da HPV, in attuazione del programma regionale nell’ambito della Regione del Veneto. 1^ Edizione” del valore complessivo pari a 8.524.800.00 Euro per 36 mesi, oltre 24 mesi di rinnovo e 6 di proroga, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La fornitura dei sistemi diagnostici riguarda tre centri, l’U.O.C. Anatomia Patologica dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (Treviso), l’U.O.C. Anatomia Patologica dell’Azienda ULSS 9 Scaligera (San Bonifacio) e l’U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica – Istituto Oncologico Veneto IOV (Padova).

All’esito della gara, Arrow è risultata aggiudicataria con un divario di soli 1,06 punti.

Espletato l’accesso documentale agli atti di gara, Roche ha impugnato i provvedimenti con ricorso introduttivo e successivo atto di motivi aggiunti, instaurato innanzi al TAR Veneto e iscritto al r.g. n. 1391/2023: a sostegno dell’impugnazione ha articolato innumerevoli censure tese a stigmatizzare l’erronea applicazione della legge di gara (segnatamente, il criterio della “produttività per giornata lavorativa”) e la carenza di requisiti dell’offerta tecnica fissati a pena di esclusione (assenza del middleware, mancata presentazione del layout, assenza della stampante a colori, mancanza della validazione dei dispositivi di auto prelievo).

Tuttavia, l’impugnazione è stata respinta con sentenza n. 846 del 2 maggio 2024.

Roche ha, quindi, interposto appello avverso la pronuncia sfavorevole di primo grado con nuova impugnazione innanzi a questo Consiglio, con la quale ha in parte riproposto le censure disattese dal TAR Veneto; l’appellante ha formulato al contempo un’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, un’istanza di risarcimento in forma specifica mediante subentro e, in via gradata, per equivalente nella misura dell’utile risultante dall’offerta economica della ricorrente.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante alla rifusione in favore di ciascuna delle parti costituite delle spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00) ciascuna oltre spese e accessori.

Scopri tutti gli incarichi: Lara Bonoldi – Bertacco Recla; Jacopo Recla – Bertacco Recla; Chiara Cacciavillani – Cacciavillani; Claudia Cipriano – Calesella; Stefano Cresta – Cresta & Associati ; Raffaella Turini – Turini Studio Legale;