Respinto il ricorso di Nacatur International Import Export S.r.l. per l’aggiudicazione della fornitura di guanti chirurgici

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Nel contenzioso, Nacatur International Import Export S.r.l. è affiancata dall’avvocato Vittorio Miniero; ARIA S.p.A. è assistita dall’avvocato Giuseppina Squillace; Clini-Lab S.r.l. è difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Stefania Lago e Andrea Manzi.

Nacatur International Import Export S.r.l. a socio unico ha partecipato assieme a Clini Lab S.r.l. e Chemil S.r.l. alla procedura indetta dall’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti – ARIA S.p.a. e denominata “ARIA_2023_037 Guanti chirurgici e non – lotti deserti e nuovi lotti” per la stipula di una Convenzione a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27 dicembre 2006, suddivisa in 28 lotti, di durata pari a 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi.

All’esito delle operazioni di gara relative al Lotto 13, del valore complessivo di euro 234.751.122,32 (CIG Lotto 13: 9756214A7A), Clini Lab si è classificata al primo posto con 100 punti, seguita da Chemil (99,48 punti) e Nacatur al terzo posto con 94,92 punti. Conseguentemente, con decreto n. 1150 del 10 novembre 2023, ARIA ha aggiudicato il lotto per cui è causa in favore di Clini Lab.

Nacatur è insorta avverso l’aggiudicazione e gli atti di gara innanzi al TAR per la Lombardia deducendo, in primis, l’attribuzione del massimo punteggio (i.e. 9 punti) alle imprese concorrenti graduate in posizione migliore, ritenendo che queste non avessero presentato in gara un test conforme alle prescrizioni della lex specialis di gara, vale a dire un test relativo all’allergenicità che fosse “strettamente riferito al nome commerciale dichiarato in offerta”.

Il TAR per la Lombardia ha disatteso le censure spiccate da Nacatur concludendo per la reiezione del ricorso con la sentenza n. 2059 del 2 luglio 2024.

La Società ha, quindi, interposto appello col quale ha riproposto i tre nuclei censori coltivati in primo grado unitamente alla domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società appellante alla rifusione in favore delle parti appellate costituite delle spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna di esse oltre accessori di legge.

Scopri tutti gli incarichi: Vittorio Miniero – Appaltiamo.it; Nicola Creuso – Calegari, Creuso, Lago Studio Associato; Stefania Lago – Calegari, Creuso, Lago Studio Associato; Andrea Manzi – Studio Legale Manzi e Associati;