Accolto il ricorso di Technicon S.p.A. per l’accesso agli atti relativi alle concessioni di derivazione delle acque pubbliche a scopo idroelettrico

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Nel contenzioso, Technicon S.p.A. è affiancata dagli avvocati Federica Scafarelli e Arthur Frei; Provincia Autonoma di Bolzano è assistita dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Jutta Segna e Lukas Plancker; Alperia Greenpower S.r.l. è difesa dall’avvocato Damiano Florenzano.

Con istanza inoltrata all’ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche della Provincia Autonoma di Bolzano datata 13 febbraio 2024, Technicon s.p.a. chiedeva l’ostensione di tutti i documenti riguardanti i fascicoli di otto concessioni di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico in Alto Adige, già rilasciate negli anni dal 1930 al 1950 dallo Stato ad EDISON ed ENEL e successivamente alla società Alperia Greenpower s.r.l. (società interamente partecipata dalla stessa Provincia Autonoma di Bolzano e dei Comuni dell’Alto Adige).

L’istanza era proposta ai sensi degli artt. 22 ss. legge n. 241 del 1990 (‘accesso documentale’), dell’art. 5 d.lgs. n. 33 del 2013 (‘accesso civico generalizzato’) e del d.lgs. n. 195 del 2005 (‘accesso ambientale’).

Con nota del 25 marzo 2024, la Provincia – previo coinvolgimento del concessionario Alperia Greenpower, che si opponeva all’istanza – faceva proprie interamente le motivazioni di Alperia Greepower e comunicava che l’accesso era differito sul rilievo che fosse necessario attendere la trasmissione del rapporto di fine concessione alla quale è tenuto il concessionario uscente.

Technicon s.p.a. impugnava, chiedendone l’annullamento, detto diniego, deducendo che: il diniego sarebbe stato disposto in violazione della disciplina in materia di accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990, avendo la ricorrente un interesse diretto, concreto ed attuale per le difendere i suoi diritti in via giudiziaria, vista l’inerzia dello Stato e della Provincia a procedere con le gare di riassegnazione delle concessioni già scadute ed in regime di proroga, che così impedirebbero l’accesso di altre imprese sul mercato.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e in riforma dalla sentenza gravata, accoglie la domanda di ostensione come da motivazione. Compensa le spese di lite del doppio grado.

Scopri tutti gli incarichi: Damiano Florenzano – Florenzano Damiano Studio Legale; Arthur Frei – Frei – Tarfusser – Lutterotti Studio Legale; Federica Scafarelli – Scafarelli Federica;