Accolto il ricorso di AE contro PIM Holding S.r.l. in liquidazione

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Nel contenzioso, PIM Holding S.r.l. in liquidazione è affiancata dall’avvocato Roberta Bonadeo.

La controversia trae origine da una duplice attività di verifica svolta nei confronti di PIM Holding S.p.A. (ora PIM Holding S.r.l. in liquidazione, di seguito, per brevità, PIM). La prima, svoltasi tra il gennaio ed il marzo 2009, conclusasi con processo verbale di constatazione, riguardante le annualità tra il 2004 ed il 2006, la seconda, svoltasi nel 2011, concernente le annualità 2006, 2007 e 2008.

Esse sfociarono in complessivi dieci avvisi di accertamento per IRES, IVA ed IRAP ed altro, tutti impugnati dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Vicenza.

Il nucleo centrale comune a tutti gli atti impositivi riguarda i rapporti tra PIM e la società lussemburghese Atlantic International Assets S.A. (di seguito Atlantic) di cui PIM possiede, quale consolidante, il controllo totalitario.

L’Agenzia delle entrate, anche a seguito dell’assunzione di informazioni dall’Autorità fiscale lussemburghese, ha ritenuto, sulla base di una serie di indizi, che Atlantic avesse natura di mero soggetto interposto, non avendo Atlantic alcuna autonomia rispetto alla sua controllante totalitaria PIM.

La Corte, riuniti i giudizi, accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate nel giudizio n. R.G. 7066/2023 in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri ed assorbito il ricorso incidentale ivi proposto dalla società, cassa per l’effetto la sentenza impugnata della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto n. 1106/2022 e, decidendo nel merito sul ricorso della società avverso il diniego di definizione agevolata con riferimento all’atto impositivo n. T650EMO00877/2013 per IRES relativa all’anno 2008, lo respinge.

Accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate nel giudizio n. R.G. 4397/2020 in relazione al primo e terzo motivo, rigettato il secondo e dichiara inammissibile il ricorso incidentale della società. Cassa la sentenza impugnata della CTR del Veneto n. 1087/2018 in relazione ai motivi del ricorso principale accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese dei giudizi di legittimità riuniti.

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