Nel contenzioso, Sar.Mar S.p.A. è affiancata dall’avvocato Paolo Neri; Regione Veneto è assistita dagli avvocati Antonella Cusin, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti; il Comune di Verona è difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni.
La società Sar.Mar ha impugnato in prime cure il provvedimento regionale del 14 novembre 2019, con il quale è stata disposta la decadenza dell’A.T.I. di cui la medesima Sar.Mar è mandataria dal contributo (pari a 5 milioni di euro) a suo tempo concesso per l’edificazione, in Comune di Verona, di alloggi di edilizia sociale da concedere in locazione a canone agevolato a soggetti svantaggiati e, contestualmente, è stata richiesta la restituzione dell’importo frattanto già erogato (pari a 4 milioni e mezzo di euro).
Il provvedimento si fonda su un assunto inadempimento della Sar.Mar, in tesi rilevante ai sensi del combinato disposto degli articoli 1453 c.c., 1406 c.c. e 11 l. n. 241 del 1990, costituito dalla cessione “in blocco” dell’intero complesso – senza la previa autorizzazione della Regione – alla società cooperativa Santa Marta, che lo avrebbe pagato con risorse finanziarie messe a disposizione direttamente dai soci di quest’ultima “per mezzo di mutui dagli stessi singolarmente contratti”.
Tale operazione, si sostiene nel provvedimento, integra una violazione dello scopo dell’operazione agevolativa, “finalizzata unicamente alla locazione a canone agevolato a beneficio di soggetti non in grado di sostenere i prezzi proposti dal libero mercato”.
Con ricorso incidentale la Regione ha, altresì, chiesto la condanna della ricorrente alla restituzione delle somme già erogate in acconto (pari, come detto, a 4,5 milioni di euro).
Con la sentenza n. 352 del 23 febbraio 2022 il T.a.r. per il Veneto: ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale svolto dalla Sar.Mar; ha assorbito il IV motivo, con cui si sosteneva, in via subordinata, che del supposto inadempimento dovesse rispondere la cooperativa Santa Marta; ha rigettato il ricorso incidentale della Regione; ha, conseguentemente, annullato il provvedimento impugnato; ha compensato le spese di lite fra tutte le parti.
La Regione ha interposto appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili. Condanna la società Sar.Mar. S.p.A. a rifondere alla Regione Veneto le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 8.000,00 (euro ottomila/00), oltre accessori come per legge. Condanna la società cooperativa Santa Marta a rifondere alla società Sar.Mar. S.p.A. le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge. Condanna la società cooperativa Santa Marta a rifondere alla Regione Veneto le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge. Spese compensate con il Comune di Verona.
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