La società Brazzale s.p.a. è affiancata dagli avvocati Vincenzo Pellegrini e Federica Scafarelli; l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) è difesa dagli avvocati Franco Botteon, Andrea Manzi, Tito Munari e Cristina Zampieri.
L’oggetto del presente giudizio consiste nella determinazione dirigenziale dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) n. 23/FG/04 del 19 gennaio 2004, recante la revoca del contributo pubblico di euro 116.723,44 assegnato alla Società Zogi s.r.l., oggi incorporata nella Società Brazzale s.p.a., per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nel settore lattiero-caseario.
Il provvedimento, riferito all’elargizione disposta in data 12 giugno 2001, è fondato sulla riduzione del punteggio originariamente assegnato, non avendo l’azienda prodotto al momento dello stato finale dei lavori la certificazione di qualità ISO 9002, come da impegno assunto al momento della domanda.
La società appellata ha articolato due distinti motivi di gravame. Essa lamenta che: relativamente alla mancata produzione del certificato di qualità ISO 9002, il primo giudice avrebbe errato nel ricondurla solo a un fattore non imputabile alla parte, ovvero l’evoluzione della disciplina di settore, che ha portato al superamento della relativa tipologia (motivo sub 1); relativamente alla ritenuta legittimità dell’opzione per un procedimento alternativo, finalizzato all’ottenimento della certificazione UNI EN ISO14000, che si sarebbe così avallata non una mera irregolarità, ma una vera e propria carenza, giusta la ontologica diversità dell’oggetto delle due certificazioni, una di natura ambientale (ottenuta comunque a sua volta solo due anni dopo il termine utile alla sua produzione) e l’altra afferente alla qualità del processo produttivo (motivo sub 2). Quanto detto anche in ragione del chiaro tenore letterale delle disposizioni contenute nel bando per l’erogazione dei contributi di cui alla delibera di Giunta regionale del 17 novembre 2000, n. 3623, che distingue (punto 5, lett. d) le certificazioni ISO 9001 (o 9002), cui attribuisce tre punti, da quelle 14001, che invece danno diritto a due punti.
La società si è costituita in giudizio, per resistere, precisando come, venuta meno al 30 gennaio 2003, la possibilità di ottenere la certificazione ISO 9002/1994 (profilo in relazione al quale controparte non ha avanzato alcuna censura specifica) non sarebbe stato più configurabile a suo carico alcun obbligo di conseguirla (ad impossibilia nemo tenetur). La mancata produzione della stessa alla data di conclusione dei lavori sarebbe dipesa dunque semplicemente dalla sua abolizione, con sostituzione con altra più evoluta. Nella specie, dunque, come affermato dal T.a.r. per il Veneto, andava riconosciuto che la società ricorrente non abbia inteso violare o eludere le prescrizioni del bando e in definitiva che il comportamento della ricorrente non configuri un vero e proprio inadempimento, ma una mera irregolarità.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado presentato dalla Società Zogi s.r.l. Condanna la Società Brazzale s.p.a., subentrata per incorporazione e costituita nel presente giudizio, al pagamento delle spese del doppio grado dello stesso che liquida in euro 4.000/00 (quattromila/00) a favore dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), oltre accessori, se dovuti.
Scopri tutti gli incarichi: Vincenzo Pellegrini – BM&A; Federica Scafarelli – Scafarelli Federica; Andrea Manzi – Studio Legale Manzi e Associati;